Skip to content

Statuto comunale di Empoli (1415-1416)

La trascrizione digitale del seguente 

Statuto comunale di Empoli (1415-1416)

si rende indispensabile come riferimento della storia amministrativa di Empoli.

Il documento originale è conservato all’ASFi, Statuti comunità soggette, 302. Volume membranaceo del sec. XV contenente la bella copia coeva dello statuto del popolo di S. Andrea del 1416 con le relative riforme ed approvazioni apportate fino al 1441 unitamente ad un registro cartaceo delle imborsazioni degli uffici dell’anno 1397.
La stesura del testo, trascritto digitalmente, corrisponde esattamente a quanto pubblicato dalla pagina 45 alla pagina 101 comprese nel volume « Empoli: Statuti e Riforme, di Mauro Guerrini e Fausto Berti, edito dal Comune di Empoli nel 1980 ».
Occorre in primo luogo ringraziare pubblicamente i due detti autori Mauro Guerrini e Fausto Berti per la loro condivisione della loro opera, per la quale hanno gentilmente e formalmente espresso il consenso alla pubblicazione di queste loro ricerche.
Aggiungo in conclusione, forse anche interpretando il loro spirito di condivisione, l’auspicio che tale materiale possa divenire spunto per ulteriori ricerche e approfondimenti in campo storico e archivistico.

Indice dello STATUTO DEL POPOLO DI SANTO ANDREA (1415 – 1416) :

00/53 Adunanza degli eletti e deputati a comporre lo Statuto

01/53 Che il populo di sancto Andrea da Empoli si riformi delli uffici infrascripti. Rubrica I.

02/53 Della tracta oficio et balìa de’ Consoli. Rubrica II.

03/53 Della tracta officio et balìa de’ Capitani di Parte Guelfa. Rubrica III.

04/53 Della tracta, officio et balìa del Consigl[i]o generale. Rubrica IV.

05/53 Che in tucto il numero del Consigl[i]o generale non possino essere se none due d’una medesima consorteria et famigl[i]a. Rubrica V. 

06/53 Del divieto de’ Consoli et de’ Capitani. Rubrica VI.

07/53 Che tucti li uffici siano per metà et che i partiti si mettino a fave nere et bianche, et vinchinsi per le due parti; et a che tempo si traghino li uffici. Rubrica VII.

08/53 Del divieto delli absenti che fossono tracti ad alcuno officio. Rubrica VIII.

09/53 Dell’ordine et del modo s’ànno a deliberare le preposte. Rubrica VIIII.

10/53 Del modo di rimettere la voce sua. Rubrica X.

11/53 Che li ufficiali a’ quali non fosse assegnato termine s’intendino durare sei mesi et non più. Rubrica XI.

12/53 Che chi fosse tracto a alcuno ufficio possa rinuntiare col modo infrascritto. Rubrica XII.

13/53 Della electione del Messo del decto populo. Rubrica XIII.

14/53 Della tracta, officio et balìa de’ Castaldi. Rubrica XIV.

15/53 Della tracta, officio et balìa delli Operai del populo. Rubrica XV.

16/53 Della electione, de’ savi et de’ procuratori del populo. Rubrica XVI.

17/53 Che i Consoli siano paciari. Rubrica XVII.

18/53 Della tracta, officio et balìa de’ Vialj. Rubrica XVIII.

19/53 Della electione de’ Portinaj et loro officio. Rubrica XVIIII.

20/53 Della tracta, Officio et balìa de’ Cinquantonieri. Rubrica XX.

21/53 Che i Consiglieri traghino colle loro armi a tempo di rumore. Rubrica XXI.

22/53 Della pena de’ Consoli et delli altri che se medesimo elegessono ad alcuno officio del decto populo. Rubrica XXII. 

23/53 Della pena di chi si ragunasse per li facti del populo se non procede di volontà de’ Consolit Rubrica XXIII.

24/53 Della conservatione et difensione delli officiali. Rubrica XXIIII.

25/53 Di registrare le carti et le ragioni del populo. Rubrica XXV.

26/53 Che li Operai del populo abino le masserizie che bisognano. Rubrica XXVI.

27/53 Della elimosina delle heremite. Rubrica XXVII.

28/53 Che colui de’ cui facti si tractasse non stia in Consigl[i]o. Rubrica XXVIII.

29/53 Della electione del maestro della grammatica. Rubrica XXVIIII.

30/53 Come si riscuotono i dazi et le imposte. Rubrica XXX.

31/53 Quello debono pagare li hartifici non habitanti. Rubrica XXXI

32/53 Della tracta officio et balìa del Camarlingo generale. Rubrica XXXII.

33/53 Della electione et salario de Sindachi a sindacare i Camarlinghi. Rubrica XXXIII.

34/53 Della tracta Officio et balìa de’ Maestri della Gabella. Rubrica XXXIIII. 

35/53 Che i debitori del populo siano stracciati quando fossono tracti ad alcuno officio. Rubrica XXXV.

36/53 Della pena di chi donasse di quello del populo. Rubrica XXXVI.

37/53 Della tracta et salario delli Ambasciadori. Rubrica XXXVII.

38/53 De’ sodamenti si debbono fare di gennaio. Rubrica XXXVIII.

39/53 Della pena de’ trecconi che comprassono innanzi terza. Rubrica XXXVIIII.

40/53 Del modo d’onorare la festa di sancto Andrea et di sancto Stefano. Rubrica XL.

41/53 Del modo dello offerere a preti novelli. Rubrica XLI.

42/53 In che modo si faccia et suoni l’oriuolo in Empoli. Rubrica XLII.

43/53 Che niuno Notaio allibrato possa essere electo a fare scripture del populo. Rubrica XLIII

44/53 Quanti ceri et doppieri si possa portare a morti. Rubrica XLIIII.

45/53 Che non si possano accattare denari per lo populo se none per le ventiquattro fave. Rubrica XLV.

46/53 Delle ferie e dei feriali. Rubrica XLVI.

47/53 Che il Podestà d’Empoli abbia cognitione contro a’ ccittadini habitanti familiaremente nel decto populo. Rubrica XLVII. 

48/53 Che i Consoli che sono stati et sono et che saranno possino senza pena portare l’arme. Rubrica XLVIII. 

49/53 Che niuno possa essere impregionato per debito se none in certo modo. Rubrica XLVIIII. 

50/53 Che il dì del mercato non si possa legare bestie in certi luoghi. Rubrica L.

51/53 Della pena delli stovigl[i]ai che occupassono fuori delle panche. Rubrica LI

52/53 Sottoscrizione notarile di Francisci de Castrofrancho vallis Arni inferioris

53/53 Approvazione dello Statuto. 16 marzo 1416 [1417].

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Torna su