Skip to content

Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XXIII.

← TORNA ALL’INDICE DELLO STATUTO DI S. ANDREA (1415 – 1416)

Della pena di chi si ragunasse per li facti del populo se non procede di volontà de’ Consolit Rubrica XXIII.
Delli huomini et persone del decto populo et università d’esso per alcuni facti appartenenti o vero che per alcuno modo toccassono al decto populo, niuna adunatione o congregatione fare si possa o vero debba per alcuno modo se prima per li Consoli et Capitani del decto populo o vero per altri a’ quali secondo la forma delli statuti del populo predecto s’apartenga serà proveduto et diliberato. Et allora fare si debbano nel palagio del comune d’Empoli et non altrove. Et se altrimenti o altrove si facesse, ciò che per li tali s’ordinasse o vero provedesse per lo populo predecto non vagl[i]a et non tenga per alcuno modo, ma sia per essa ragione di niuno valore. Et non di meno chi contra facesse, cioè quelli che facessono raunare et quelli che si congragassono, preponessono, aringassono et il partito mettessono et scrivessono, siano condempnati per ciascuno et ciascuna volta in lire dieci piccioli.

← TORNA ALL’INDICE DELLO STATUTO DI S. ANDREA (1415 – 1416)

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Torna su