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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XXXI.

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Quello debono pagare li hartifici non habitanti. Rubrica XXXI. (1)
Ordinoro[no] anchora et deliberorno i riformatori predecti ad ciò che niuna lite o quistione venire o nascere possa fra alcuno artefice così forestieri come terraçano che tucti et et ciaschedunj huomini et persone non habitanti familiarmente nella terra et castello d’Empoli, i quali facessono o fare volessero nella decta terra et castello alcuna arte o bottega, o che tenessono o tenere volessono, in alcuno luogo della decta terra, alcuno descho, sieno tenuti et debino dare et pagare al Camarlingo generale del decto populo per esso populo ricevente per ciascuno che così arte o bottega facesse o desco tenesse ciascheduno dì di mercato soldi due di denari alla pena di soldi cinque per ciaschuno et ciascuna volta nella quale pena di facto per lo potestà et Notaio de dampni dati del decto populo sia condennato ciaschuno che non pagasse o pagare non volesse o ricusasse, della quale pena la quarta parte sia del Podestà et l’altra quarta parte sia del decto Notaio che la decta condannazione faranno et riscoteranno et all’entrata del Camarlingo divenire faranno. Et l’avanço sia et ceda ad utilità del decto populo. I quali soldi due il Messo del decto populo possa et a lui sia licito et sia tenuto et deba domandare et riscuotere da tutti i sopradetti ciascuno dì di mercato. Et quelli riscossi il seguente dì perlomeno dare et consegnare debba al Camarlingo generale del decto populo, sì che chiaramente apparischino alla sua entrata per mano del decto Notaio. Et quelli che così pagare non volessono o ricusassono, il decto Messo sia tenuto et debba dinuntiarlj et rapportarli a decto Podestà et Notaio acciò siano constrecti a pagare la decta quantità et la pena predecta alla quale dinuntia et relactione si creda et stiasi senza altra pruova.

(1) Die 16 Martii [14] 16 cassa per approbatores ut infra in approbacione – Ego Bonaguida subscripsi. Nota laterale con segno di richiamo.

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