Skip to content

Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XLVIIII.

← TORNA ALL’INDICE DELLO STATUTO DI S. ANDREA (1415 – 1416)

Che niuno possa essere impregionato per debito se none in certo modo. Rubrica XLVIIII. (6)
Fu anchora proveduto, ordinato et statuito per li riformatori predecti che il Podestà della detta terra et il suo Notaio siano tenuti et debino a ciascheduna persona del decto populo contra la quale alcuno richiamo si ponesse per alcuna persona per qualunche cagione, dare et assegnare termine dieci dì continui a pagare et ad accordare allo actore quello che di ragione dare dovesse contandosi dal dì della comparigione di tale debitore, comparendo non di meno al termine 11 lluj assegnato in nella richiesta. Et per niuno modo possa ne debba tale debitore ad petitione d’alcuna persona essere gravato, constrecto o vero in alcuno modo inquietato, nè in avere nè in persona, durante il tempo et termine de’ decti dieci dì. Ma se il contrario si facesse non vagl[i]a et non tenga et sia di niuna efficacia o vero valore. Ma passato il decto termine possa tale debitore essere gravato et constrecto in avere et in persona. Con questo salvo et excepto che se personalmente constrecto sarà tale debitore passati i decti dieci dì non possa, nè debba però essere incarcerato, nè messo in prigione se prima non passono tre altri dì, oltre ai decti dieci dì. I quali tre dì possa essere personalmente ditenuto in nella et per in sala della corte et del palagio del decto Podestà senza alcuno sodamento fare, al quale sodamento fare per niuno modo sia nè possa essere constrecto. Et se pure alcuno sodamento facesse in ne’ decti casi et termini, niuno pagamento domandasse nè tòrre, nè ricevere si possa, ne debba per tale sodamento così facto. Ma passati i decti due termini possa et debba tale debitore essere messo in pregione per insino a tanto ch’egli arà accordato.
(6) Corretto infra a c. 22. Nota laterale con segno di richiamo.

← TORNA ALL’INDICE DELLO STATUTO DI S. ANDREA (1415 – 1416)

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Torna su