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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XVI.

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Della electione, de’ savi et de’ procuratori del populo. Rubrica XVI.
Per difesa delle ragioni e quistioni del decto populo, et acciò che al decto populo nelle cose saranno a fare salutevolmente et virilmente si consigli, statuto et ordinato fu per li statutarii et riformatori predecti che ciascheduno anno incominciando in kalendi gennaio i Consoli et Capitani di Parte Guelfa, i quali per lo tempo in officio saranno, possino et siano tenuti et debino eleggere per lo decto populo advocati, savi, consultori, et procuratori tanti quanti et i quali eglino o le due parti di loro in concordia vorranno per quello tempo et termine et con quello salario che a loro o alle due parti di loro in concordia, come decto è, parrà et piacerà. Et quello salario che per loro o per le due parti di loro almeno in concordia sarà a’ decti advocati, savi, consultori et procuratori stantiato et diliberato il Camarlingo generale che per a tempo sarà possa, sia tenuto et deba della pecunia et avere del detto populo sença altro stantiamento farsi a’ decti savi, advocati, consultori et procuratori dare et pagare sença suo pregiudicio et damno. I quali Savi et procuratori siano tenuti et debino al decto populo et alli officiali del decto populo consigl[i]are sopra tucti i facti et questioni che occorressono al decto populo o ad alcuno suo officiale.

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