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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XXVIIII.

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Della electione del maestro della grammatica. Rubrica XXVIIII.
Mediante il principio della gramatica per che ella fondamento et principio di tutte l’arti liberali, et per la scientia literale lo universo mondo si regge et governa, et acciò che li huomini et persone del decto populo possino delle decte arti virtuosamente risprendcre et diligentemente docti essere et bene admaestrati però proveduto et ordinato fu per li riformatori predecti che i primi Consoli che essi trarranno delle borse della presente riforma et anchora tucti li altri Consoli successivamente in perpetuo et che per lo tempo saranno, abino et avere s’intendano pienissima balìa, autorità et potestà quella tale et tanta, la quale et quale et quanta à et avere può tutto il decto populo et li huomini et persone et tucta l’università d’esso di potere conducere, eleggere et nominare alla terra et in quella terra d’Empoli uno buono et sofficiente maestro forestieri, el quale non sia prete nè chierico, il quale insegni et insegnare possa et sappia gramatica in nella decta terra. Et per tale maestro potere avere possino ancora et balìa abino come decto è di stantiare et provedere per lo salario del decto maestro et spendere per lo decto salario per ciascheduno anno insino in somma et quantità di fiorini venticinque d’oro et non più della pecunia et avere del decto populo per lo megl[i]o et più utile che potranno per lo populo predecto. Il quale maestro sia tenuto et deba continuamente stare et insegnare nella decta terra quel tempo et termine et con quelli pacti, modi et condictioni et farsi pagare dalli scolari di quelli salarij et in quel modo e forma che d’acordo sarà co’ i decti Consoli che lui elegeranno et che nella sua electione si conterranno et chiariti et specificati saranno. Et che il decto maestro della gramatica in mentre che i fanciulli et li scolari insegnerà in nella terra predecta sia et essere s’intenda et debba per auctorità del presente statuto libero, immune et exente in nel decto populo da tucte le gravece reali et personali che in esso popolo si ponessono et ordinassono. Salvo et excepto che delle possessioni le quali acquistate avesse, et che per lo advenire acquistasse, per le quali sia tenuto et debba come pagano li altri huomini et persone del decto populo, sempre intendendosi come decto è che tale maestro non sia prete, nè frate, nè chierico.

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