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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XLII.

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In che modo si faccia et suoni l’oriuolo in Empoli. Rubrica XLII.
Et perchè la decta terra d’Empoli sia bene abondante di belli et buoni costumi cittadineschi, et ad ciò che li artefici et anchora gli’altri possino nel decto Castello ordinatamente vivere, statuto et ordinato è et per lj statutarij antedecti, che Antonio d’Agustino et Biagio di Jacopo del decto populo abino et avere s’intendino piena et pienissima baìla, auctorità et potestà tanta et tale quanta el quale et come à tutto il decto populo et università d’esso, di potere fare et ordinare et far fare et ordinare. Et fare et ordinare sieno tenuti et debino uno cappello di metallo o d’altro come si richiede per uno oriuolo, il quale si ponga in sullo Campanile della pieve d’Empoli perchè suoni l’ore ordinatamente di dì et di nocte. Il quale cappello sia et essere debba di quel peso che a lloro parrà et piacerà che supplisca al decto Castello, per lo quale et in nel quale cappello possino spendere, pagare et stantiare, quella quantità di pecunia che parrà et piacerà alla loro discretione et che si convenga. La quale quantità per la decta cagione per loro stantiata et diliberata, il Camarlingo generale del decto populo sia tenuto et debba ad loro petitione et richiesta della pecunia et avere del decto populo per vigore del presente statuto senza suo pregiudicio et dampno et sença altro stantiamento. Il quale Oriuolo così facto, ordinato et acconcio, messere Simone di Michele da Empoli, Governatore della pieve d’Empoli, guardi et governi et guardare et governare faccia et guardiano et governatore del decto oriuolo s’intenda essere et sia in forma et modo che il decto oriuolo bene ordinatamente et continuamente suoni et sonare possa et debba di dì et di nocte. Et preso ch’egli arà il decto governo sia tenuto et debba esso oriuolo salvare et mantenere buono et in buono stato, per modo che continuamente et ordinaramente suoni come detto è a tucte le spese d’esso messer Simone. Et per sua fatica et salario del decto governo et di farlo sonare et di mantenerlo in buono stato abbia et avere debba il decto messere Simone, Governatore predecto, per ciascheduno anno della pecunia et avere del decto populo in tucto lire venti di denari. Le quali lire venti di denari il Camarlingo generale del decto populo della pecunia et avere d’esso populo sença suo pregiudicio o danno sença altro stantiamento dare er pagare al decto messere Simone per vigore del presente statuto di sei mesi in sei mesi come toccherà per rata. Con questo adgiunto et dichiarito che se il decto oriuolo stesse octo dì per volta continui che et non sonasse, che allora et in quel caso il decto messere Simone perda del decto suo salario per nome di pena il salario di uno mese secondo li toccasse per rata del decto salario la quale li sia ritenuta per lo Camarlingo del decto populo che ll’avesse a pagare.

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