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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XVIIII.

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Della electione de’ Portinaj et loro officio. Rubrica XVIIII.
Statuirono et ordinorono li statutarij et riformatori predecti che i Portinai di ciascuna porta del castello d’Empoli siano due delli huomini guelfissimi allibrati et stanti nel decto castello; la electione de’ quali fare si debba ciascheduni tre mesi per li Consoli del decto populo, cioè il primo dì o vero il seguente il quale si rauneranno all’officio. I quali per precisa ragione et a pena di soldi quaranta per ciascheduno et ciascheduna volta, siano tenuti ciascheduna sera ad quella hora che a lloro sarà imposta, cioè ciascheduno la sua porta chiudere et con le chiavi serrare, et quelle non aprire o vero disertare o vero aprire o diserrare fare o consentire inançi il suono della campana del dì, o vero d’altro suono ordinato, sença expressa licentia, comandamento et presentia del Podestà del decto castello, alla pena predecta. Et che i Consoli del decto populo o li due di loro almeno col regimento del decto castello siano tenuti et debino per vinculo di giuramento et a pena di soldi quaranta per ciascheduna volta et ciascheduna sera dopo il terço suono della campana andare et con lume vedere et cercare tucte le porti del decto castello se con le chiavi diligentemente saranno serrate, o no. Et se serrate non fossono innançi che da tale porta si partino, la faccino serrare et scrivere faccino il difecto di tale Portinaio al regimento del decto castello, acciò che condennato sia nelle pene disopra specificate et mantenente andare ad vedere et cercare se le poste delle guardie le quali si debono mettere per la guardia del decto castello ciascheduna sera sono fornite o no. Et se fornite non saranno innançi che al palagio tornino, faccino quelle fornire. Et ancora i decti Portinai a tempo di rumore et di novità il quale fosse nella terra et castello predecto, siano tenuti incontenente chiudere et serrare le decte porti et quelle serrate tenere ad volontà del decto messere lo Podestà. De’ quali Portinari ciascuno debba avere dal decto populo per suo salario in ne’ decti tre mesi, soldi cinque piccioli, i quali il Camarlingo del decto populo che per lo tempo sarà della pecunia del populo predecto sença suo pregiudicio o danno pagare sia tenuto et debba.

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