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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XXVII.

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Della elimosina delle heremite. Rubrica XXVII.
Similemente ad honore et reverentia dello omnipotente Idio et della beata semprevergine Maria sua madre, et di tucti i sancti et sancte del paradiso, et adciò che il decto populo del suo proprio bene si conservi et adcresca in stato prospero, pacifico et tranquillo, statuto et ordinato è per li predecti statutarij che il Camarlingo del decto populo che per a tempo sarà, possa, sia tenuto et debba licitamente sença suo pregiudicio et dampno della pecunia et avere del decto populo dare et pagare con effecto ciascheduno anno del mese d’octobre et poi quandunche se del decto mese d’octobre esso pagamento non facesse alle heremite o vero alle donne che stanno in nel romitorio da Empoli lire quattro di denari fra tucte per agiutorio de’ vestimenti loro et in luogo di carità et di elemosina, o vero ad altri per loro ricevente che portasse o vero comperasse a esse domne heremite i decti vestimenti, di volontà et presentia de’ Consoli del populo predecto che per lo tempo fossono. Et i Consoli et il Reggimento del decto populo che per a tempo fossono per vinculo di giuramento faccino fare il decto pagamento.

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