Skip to content

Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica IV.

← TORNA ALL’INDICE DELLO STATUTO DI S. ANDREA (1415 – 1416)

Della tracta, officio et balìa del Consigl[i]o generale. Rubrica IV.
Proveduto, statuto, ordinato et deliberato fu per li detti statutari et riformatori che nel decto populo di sancto Andrea da quinci innanzi sieno et essere debino sedici Consigl[i]eri, et non più, delli uomini et persone allibrati nel decto populo usati et consueti avere li uffici come detto è disopra. Cioè octo per la parte di sancto Andrea et octo per la parte et della parte di sancto Giovanni. L’ufficio de’ quali sempre incominci in Calendi Marzo et in Calendi Septembre di ciascheduno anno, sì che sempre l’ufficio de’ decti  Consiglieri sia et duri sei mesi continui, cominciando et finendo come disopra detto è. La tracta de’ quali si faccia et fare si debba in questa forma et ordine: cioè che sempre adì venti di ciascheduno ultimo mese dello ufficio de’ detti Consiglieri che per a tempo saranno in officio i Consoli che per a tempo nello ufficio presederanno, per vincolo di giuramento siano tenuti et debino fare raunare et congregare il publico et generale Consigl[i]o del decto populo nella sala del palagio et residentia di messere lo Podestà, come è d’usanza et come detto è disopra nelli altri precedenti capitoli. Et in esso Consigl[i]o faccino venire et recare la capsa di sopra nominata, nella quale sono le borse dove sono imborsati li uffici et ufficiali del decto populo. Et della decta capsa si traga le borse dove sono imborsati i Consiglieri del decto populo. Et per lo priore de’ frati di sancto Augustino d’Empoli, o vero per altro frate suo vicario, a sorte et a fortuna si tragha et trarre si debba della borsa de’ Consiglieri per la parte di sancto Andrea octo cedole di quelle che in essa saranno. Et della borsa de’ Consiglieri per la parte di sancto Giovanni similemente si traga et trarre si deba octo cedole di quelle che saranno in essa borsa. Et quelli che così scripti saranno nelle dette sedici cedole, così tracte, sieno et essere s’intendino Consiglieri et del Consigl[i]o generale del decto populo, purchè niuno divieto abino quelli così tracti per la forma de’ presenti statuti. L’ufficio de’ quali duri per sei mesi continui et non più, cominciando et finendo come detto è disopra. I quali Consiglieri insieme co’ Consoli et Capitani di Parte Guelfa del detto populo abbino et avere s’intendano piena balìa, auctorità et potestà; quella tale et tanta la quale et quale et quanta à tucto il populo di sancto Andrea predetto et tucti li huomini et persone della università d’esso populo in potere prevedere, ordinare, diliberare, stantiare et riformare; sindachi et procuratori fare, creare, constituire et ordinare una volta et più et tante volte quante bisognasse. Et ufficiali et imbasciadori eleggere et nominare et generalmente fare et exercitare tucte quelle cose che a lloro parrà et piacerà come fare può o potesse tucto il decto populo et università d’esso. Et che sempre, quando si raunerà il Consigl[i]o generale, debino per lo meno sempre essere presenti nella detta congregatione tre Consoli et tre Capitani et le due parti de’ decti Consiglieri. Et ciò che per lo detto Consigl[i]o generale insieme co’ Consoli ci Capitani o per le due parti almeno di tucto il numero de’ detti Consoli, Capitani et Consiglieri sarà facto, proveduto, deliberato, ordinato, stantiato, electo et riformato et vinto ad fave nere et bianche, intendendo sempre le fave nere per lo si et le fave bianche per lo no, vagl[i]a et tenga con piena ragione come se vinto, facto, proveduto, diliberato, stantiato, electo et riformato fosse per tucto il detto populo et università d’esso populo, senza alcuna exceptione, oppositione et gavillatione. Questo sempre intendendo che il consigl[i]o de’ detti quattro Consoli et quattro Capitani et sedici Consiglieri si chiami et appelli et chiamare et appellare si debba il Consigl[i]o generale del populo di sancte Andrea d’Empoli. Il quale Consigl[i]o generale sempre si rauni et raunare si debba quando bisognasse ad suono di campana et bando di messo, come è d’usanza.

← TORNA ALL’INDICE DELLO STATUTO DI S. ANDREA (1415 – 1416)

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Torna su