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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XXXIII.

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Della electione et salario de Sindachi a sindacare i Camarlinghi. Rubrica XXXIII.
Et acciò che le ragioni del decto populo più presto et più chiaramente si ritruovino et veghino, statuto et ordinato fu per li staturij et riformatori predecti che in nel decto et per lo decto populo per lo Consigl[i]o generale del decto populo s’elegga et eleggere si debba almeno per octo dì innançi alla fine di ciascuno Camarlingo due buoni et leali huomini de li huomini guelfi et allibrati nel decto populo in Sindachi et Ragionieri del decto populo. Et uno Notaio forestieri et non allibrato nel populo in Sindaco d’esso populo insieme co’ decti Ragionieri, i quali così electi s’intendino essere et siano Sindachi et Ragionieri del decto populo. I quali Sindachi et Ragionieri et Notaio così electi, siano tenuti et debbano sindacare et avere sindacato quello tale Camarlingo et ciascheduno altro officiale del decto populo per lo quale o quali ad sindacare fossono stati electi fra venti dì disposto l’officio di tale Camarlingo commiciando da l’ultimo dì de’ tre mesi che dura l’officio del Camarlingo. Et abino et avere s’intendino i decti Ragionieri et Sindachi tucti e tre in concordia quella medesima balìa in absolvere et condennare la quale et quanta à tucto il decto populo et università d’esso purchè il decto Notaio forestieri sempre abbia lavore sua in absolvere et condannare co’ decti Ragionieri. Il quale Sindaco et Notaio forestieri sia tenuto et debba registrare et in nel registro d’esso populo scrivere tucti et ciaschedune carte et pagamenti facti per lo Camarlingo o vero exactore del decto populo non registrate per lo Notaio del decto populo. Et tucte le sententie, condannagioni o vero absolutioni per lui facte et late et per li decti due Sindachi et Ragionieri, de’ quali due Sindachi et Ragionieri ciascuno abia et avere debba per suo salario dal decto populo soldi venti in tucto et non più. Et il decto Notaio sindaco forestieri soldi quaranta in tucto et non più. I quali salarij il Camarlingo del decto populo sia tenuto et deba pagare della pecunia del decto populo sença altro stantiamento et sança suo pregiudicio o danno. Et se i Consoli che saranno per lo tempo non aranno facto fare la decta electione almeno octo dì innanzi la fine del officio del Camarlingo come decto è, et se non avranno facto et facto fare li stanziamenti de’ denari legiptimamente pagati et spesi per lo Camarlingo che allora di presente dovrà essere sindicato et che legiptimamente stantiare si dovessono al decto termine, incorrino et incorsi essere s’intendono esso facto, nella pena di soldi quaranta di denari per ciascuno di loro et ciascuna volta in ne’ quali soldi quaranta eglino et ciaschedunj di loro siano registrati et registrare si debino nel registro del decto populo per debitori d’esso populo per lo decto Notaio et sindaco forestierj. Et se il decto Notaio et sindaco forestieri non li registrasse come detto è, siali per lo Camarlingo del decto populo ritenuto il detto suo salario di quaranta soldi per nome di pena.

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