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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XL.

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Del modo d’onorare la festa di sancto Andrea et di sancto Stefano. Rubrica XL.
Volseno, provideno, deliberorono et ordinarono anchora i sopradetti statuarij et riformatori che se a’ Consoli del decto populo che del mese di novembre et di dicembre di ciascheduno anno in nello officio presederanno parrà et piacerà d’on[or]are et fare honorare la festa del gloriosissimo et beatissimo apostolo messer sancto Andrea proteptore della decta terra d’Empoli, et sotto il quale vocabulo il decto populo si rege et governa; et anchora similmente la festa del gloriosissimo protomartire homo messere sancto Stefano, la cui festa et solempnità si la et celebra nella Chiesa de’ frati di sancto Agustino del detto luogo o alcuna d’esse due feste, che allora et in quel caso i decti Consoli possino et a lloro sia licito della pecunia et avere del decto populo stantiare et spendere per la decta festa del beato messere sancto Andrea per insino in somma et quantità di lire dieci di denari. Et per la decta festa di sancto Stefano per insino in somma et quantità di lire octo di denari. In quello modo e forma et con quella çompagnia et ordine che a decti consoli parrà et piacerà che sia più honore delle decte feste et del decto populo. Et quando i decti Consoli così fare diliberassono abbino et avere s’intendano pienissima balìa come à tucto il decto populo d’eleggere i Capitani delle capitudini dell’arti et delli altri scioperati et lavoratorj del decto populo per honorare la decta festa di sancto Andrea. I quali Capitani così electi per li decti Consoli similemente per vigore del presente statuto abino pienissima balìa come et quanta à tucta l’università del decto populo di fare et di fare fare l’offerta honorevole et bella. Et di fare pagare per la decta offerta a’ maestri et a’ disciepoli quello et in quel modo e forma et con quelle pene che alla discretione de’ decti Capitani così electi o almeno alle due parti di loro parrà et piacerà; et quelli che non pagassono come per loro o per le due parti di loro deliberato fosse, siano gravati et gravare faccino al Podestà della detta terra in forma et modo che la loro deliberatione abia effecto. Le quali quantità di lire dieci per la decta festa di sancto Andrea, et di lire octo per la festa di sancto Stefano, il Camarlingo generale del decto populo ad ogni petitione et volontà de’ detti Consoli sia tenuto et debba della pecunia et avere del decto populo senza altro stantiamento et senza suo pregiudicio et damno, dare et pagare per vigore del presente statuto, dove et come per li decti Consoli sarà diliberato et stantiato. Et se i decti Consoli diliberassono volere le decte feste o alcuna d’esse honorare, debino averlo diliberato perlomeno octo dì innançi a ciascuna delle decte feste, socto la pena di soldi quaranta per ciascuno di loro et per ciascuna volta, ad ciò che per li dectì Capitani delle capitudini et per ogni altra persona si possa provedere ad quello che sarà di bisogno per honorare le feste predecte come decto è di sopra.

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