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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XVIII.

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Della tracta, officio et balìa de’ Vialj. Rubrica XVIII.
Volseno, statuirono et ordinorono anchora i decti statutarij et riformatori che i Viali del decto populo siano et essere debino dieci huomini delli huomini allibrati et veri guelfi del decto populo usi et consueti avere li uffici, come disopra decto è. I quali si debino trarre a sorte et a fortuna delle borse dove sono imborsati come et quando et in quel modo et forma et a quel tempo et termine che decto è disopra nelli altri capitoli et dell’altre tracte, trahendo sempre per metà, cioè della borsa per la parte di sancto Andrea cinque, et cinque della borsa per la parte di san Giovanni. L’ufficio de’ quali così tracti duri et durare debba uno anno continuo cominciando sempre in kalendi março et finiendo come segue. I quali Viali così tracti ogni et ciascheduno mese siano tenuti et debino una volta almeno col reggimento del decto populo et col Messo andare cercando et provedendo tucte et ciaschedune strade et vie publiche, fossati, rivi, et canali del decto populo et castello d’Empoli, et fare le decte vie et strade et ciascuna d’esse sgomberare di legname et di letame et di tucte et ciascune altre cose delle quali esse strade o vero vie o vero alcune d’esse occupate fossono o vero ingombrate per alcuno o vero alcuni contra la forma delli statuti del decto populo. Et anchora tucte et ciaschedune strade et vie del decto populo così nel castello come di fuori et ciascheduna di quelle mantenere et mantenere fare disgomberate et in buono stato. Et fare esse et ciascuna d’esse acconciare et acconce tenere et esse ampliare et allargare dovunche esse overo alcuna d’esse fosseno malitiosamente ristrecte, o vero occupate. Et esse strade et vie fare colmare et inghiaiare dovunche et quandunche fosse o sarà di bisogno per loro arbitrio. Et anchora tucti i rii, fossati et fossi et fogne fare votare, nectare et disgomberare et mettere fare i fossati et rivi usati et i quali essere sogl[i]ono nel decto populo per li quali et le quali l’acque et i corsi dell’acque possino commodamente discorrere et andare al fiume d’Arno. Et essi rivi, fossati et fossi mantenere fare a coloro a’ quali l’utilità s’aspecta et appartiensi. Et dinuntiare sieno tenuti tucti et ciascheduni i quali contra le predecte cose alcuna cosa facessono et commettessono al reggimento del decto populo et loro fare scrivere acciò che siano condemnati secondo la forma delli statuti del decto populo, la qual cosa se non faranno, debino essere condemnati i predecti Viali et ciascheduno di loro per ciascuna volta in soldi venti. Et congnoscere possino, siano tenuti et debino di tucte et ciaschedune liti et questioni le quali per cagione di solchi, di fosse, di termini o vero di confini di case, di terre et di possessioni, o vero di lavorìo, o vero per altra simile cagione che fra vicini occorressono et nascessono. Et anchora possino i decti Viali, eglino o le due parti di loro almeno in concordia, termini ponere et mutare, et confini diriçare come a lloro, o alle due parti di loro almeno in concordia, di ragione parrà che si convenga. Salvo che se lla quistione fosse fra li huomini del decto populo che passasse la somma d’uno panoro di terra, non si possino alle predecte cose frammettere. Et possino i decti arbitri et Viali et a lloro sia licito tòrre, ricevere et pigl[i]are di ciascuno termine che porranno o metteranno in servigio d’alcuno da ciascuna parte, denari sei piccioli. Et di ciascheduna questione o vero lite, guasti o vero dampni dati, o vero di lavorìo, o vero di ristoro, la quale diffineranno di ciascheduno soldo denari uno da ciascuna parte. Et che poi che alcuno dampno et guasto dato ad alcuno del decto populo dinuntiato sarà ad alcuni officiali d’esso populo che i decti arbitri et Viali del decto populo, o almeno le due parti di loro in concordia, andare debino ad luogo del dampno et guasto dato et esso debino stimare et fare scrivere al notaio del decto populo. La quale stima facta, ricercare sieno tenuti i predecti arbitri et Viali contro a coloro che facto avessono o dato tale guasto et se ritrovarsi o sapersi potrà essi arbitri et Viali quelli tali che facto et dato avessono tale guasto et dampno, dinutiare sieno tenuti al comune di Firençe. Et procurino che de’ beni di quel tale che tale dampno et guasto dato et facto avesse si faccia la menda. Et se ritrovarsi o sapere non si potrà chi tale dampno o vero guasto dato o facto arà, o vero colui che dato et facto l’avesse non fosse habile nè ydoneo alla predecta menda fare, allora et in quel caso i detti arbitri et Viali siano tenuti et debino tale stima per loro così facta riducerla per scripta al Consigl[i]o generale del decto populo et in esso Consigl[i]o di quella si deba per li Consoli et Capitani del decto populo fare preposta acciò che tale guasto si mendi per lo decto populo a quel tale che ricevuto avesse il dampno. Et possino essi arbitri et Viali per sè imponere bandi et comandamenti fare per lo decto loro officio a tucti et ciascheduni habitanti nel decto populo insino in somma et quantità di soldi dieci piccioli come a lloro parrà convenirsi. Et stiasi alla semplice dinuntia d’essi officiali o delle due parti di loro almeno in concordia, sença altra pruova di tucte et ciaschedune persone le quali non obbediranno a’ loro comandamenti. Et il regimento del decto populo sia tenuto et debba condennare tucte et ciaschedune persone del decto populo et in esso habitanti le quali cadranno nelle pene et bandi de’ detti officiali come decto è secondo la dinuntia d’essi officiali. I quali arbitri et Viali abbino et avere debino essi et ciascheduno di loro quando in alcuno officio o lavorìo che ssi facesse staranno, o vero anderanno per ciascheduno dì dal decto populo soldi due di denari. I quali il Camarlingo del decto populo a lloro et ciascheduno di loro sença suo pregiudicio o gravamento dare et pagare sia tenuto. I quali dieci officiali si chiamino Viali et arbitri.

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