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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica L.

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Che il dì del mercato non si possa legare bestie in certi luoghi. Rubrica L.
Ordinato, statuito fu et diliberato che niuna persona di che stato o condictione si sia, ardisca o vero presuma per alcuno modo tenere, nè tenere fare, nè legare, nè legare fare il dì del mercato alcuna bestia in su la piaza del mercato d’Empoli, nè in alcuna delle quattro bocche o vero intrate della decta piaga, nè anchora presso alla pieve, nè presso al palagio del Podestà a dieci braccia perlomeno, alla pena di soldi cinque per ciascheduna bestia et ciascheduna volta et per ciascuno de’ decti luoghi. Nella qual pena di facto sia condannato chi contro facesse per lo Notaio delle riformagioni et de’ dampni dati del decto populo ad utilità del populo predecto; della qual pena la quarta parte sia del decto Notaio che lla decta condannagione farà et riscoterà et all’entrata del Camarlingo generale del decto populo divenire farà.

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