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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XLVII.

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Che il Podestà d’Empoli abbia cognitione contro a’ ccittadini habitanti familiaremente nel decto populo. Rubrica XLVII. ( 4)
Et perchè molti cittadini et altri prestantiati ad Firençe familiaremente habitano nel decto populo di sancto Andrea et nella decta terra d’Empoli quasi la maggiore parte del tempo, et comperanno ad credenzia delle mercatantie et dell’altre cose dalli artefici e dall’altre persone del decto populo, et quando i venditori domandano i loro denari ricusano fare il pagamento, et in nel fine dicono et allegano: richiamati di me ad Firençe. Il perchè li artefici et gl’altri che vendono le loro mercatantie non volendo perdere il tempo, nè crescere maggiore spesa, si stanno et perdono i denari delle loro derrate. Et quando i detti cittadini vendono ad alcuno del decto populo alcuna cosa, vogl[i]ono, come debita cosa è, essere da lloro pagati faccendoli gravare et strignere al Podestà del decto luogo. Et per chè egl’è cosa giusta et degna adtribuire ad ciascheduno la sua ragione, proveduto et deliberato è che il Podestà della terra d’ Empoli predetto abbia et avere s’intenda pienissima cognitione, giurisdictione et executione et mero et mixto imperio in tucti et ciaschedunj piati civili contro et adverso ciascheduno cittadino o prestanziato nella città di Firençe i quali familiaremente abitano nella decta terra et Comune o vero podesteria d’Empoli ad petizione et instantia di ciuscheduna persona del decto populo et comune d’Empoli che giustamente adomandasse. Et quelli tali cittadini in avere et in persona gravare et strignere insino allo intero pagamento della vera sorte et delle spese facto nel piato.
(4) [1] 416 die 16 Martii [cassa per] approbatores ut infra [Ego] Bonaguida subscripsi. Nola laterale con segno di richiamo.

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