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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XXXVII.

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Della tracta et salario delli Ambasciadori. Rubrica XXXVII.
Anchora che quando bisognasse per lo decto populo alcuna ambasciata o alcuni Ambasciadori mandare ad Firençe o ad alcuno altro luogho, s’observi et observare si debba questo modo, cioè che i Consoli che per a tempo saranno siano tenuti et debino a sorte et a fortuna della borsa dove imborsati sono l’Imbasciadori del decto populo, la quale borsa è et stare et essere debba nella capsa dove sta il suggello del decto populo, della quale Capsa i Consoli tengono le chiavi, trarre una cedola delle cedole che sono nella decta borsa, Et quelli nomi che nella decta cedola scripti si troveranno, che saranno due, s’intendano essere et siano Ambasciadori del decto populo, i quali se amendue insieme bisognerà che vadino a fare la decta ambasciata, siano tenuti et debbano andare ad volontà et mandato de’ Consolj et se l’uno bisognasse andare et non più. Et scripta prima la loro tracta in su[l] libro delle riformagioni o tracte del decto populo, allora in quel caso sia tenuto et deba andare a fare la decta ambasciata uno de’ detti due cioè quello che i Consoli più tosto vorranno et che a loro parrà et piacerà. Et poi la prima volta che bisognerà mandare a fare altra ambasciata, sia tenuto andare a farla quello che così tracto rimanesse. Et così successivamente et ordinatamente si faccia et observisi in sino che delle decte cedole sarà nella decta borsa. Et quando nella decta borsa non fosse più cedole de’ decti Ambasciatori, allora i Consoli che al tempo saranno, sieno tenuti et debino imborsare similemente nella decta borsa quelli huomini et tanti et quanti a lloro parrà et piacerà. Sotto la pena di lire cinque di denari per ciascuno de’ decti Consoli et ciascheduna volta che non imborsassero i detti Ambasciatori come decto è, nella quale incorrino di facto et incorsi essere s’intendino. Et così sempre si faccia et observisi quando la decta borsa fosse vota come detto è; i quali Ambasciadori così tracti et che anderanno a fare l’embasciate che saranno loro commesse abino et avere debino per loro salario et mercede della pecunia del decto populo, soldi venticinque di denari et non più per ciascheduno dì il quale anderanno et staranno et torneranno a cavallo o a piede, ch’eglino andassono al Camarlingo generale del decto populo. I quali dì si debino scrivere et scripti apparire nel libro delle riformagioni del decto populo acciò che il decto populo non sia in alcuno modo difraudato. Et che i decti Ambasciadori prestamente dopo la loro tornata debino avere fatto relatione a’ Consoli quello ànno facto di tale ambasciata loro commessa. Et se alcuno così tracto in Ambasciadore ricusasse et non volesse andare a fare il servigio di tale ambasciata possa rifiutare pagando prima esso facto nelle mani del Camarlingo generale del decto populo soldi quindici di denari per ciascuno et ciascuna volta che rifiutasse et ricusasse non volere andare. Et facto il decto pagamento si tragga ci trarre si debba altri in suo luogo.

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