Skip to content

Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica III.

← TORNA ALL’INDICE DELLO STATUTO DI S. ANDREA (1415 – 1416)

Della tracta officio et balìa de’ Capitani di Parte Guelfa. Rubrica III.
Anchora statuto, proveduto et ordinato fu per li detti statutarij et riformatori che in nel decto populo di sancto Andrea siano et essere debino quattro buoni huomini usati et consueti, come di sopra detto è, Capitani di Parte Guelfa del decto populo, delli huomini allibrati nel decto populo de’ quali la tracta si faccia et fare si debba in questo modo et forma; cioè che adì venti di ciascheduno ultimo mese dello ufficio de’ Capitani che per a tempo in ufficio saranno, i Consoli che per a tempo saranno in nello ufficio per vincolo di giuramento siano tenuti et debino fare raunare et congregare il publico et generale Consigl[i]o del decto populo nella sala del palagio et residentia di messere lo Podestà, come è d’usanza et come detto è disopra nel proximo precedente capitolo. Et in esso Consigl[i]o faccino venire et recare la capsa di sopra nominata nella quale sono le borse dove sono imborsati li uffici et officiali del decto populo. Et della decta capsa si traga le borse dove imborsati sono i Capitani di Parte Guelfa del decto populo. Et per lo priore de’ frati di sancto Agustino d’Empoli, o vero per altro frate suo vicario, si traga a sorte et fortuna della borsa de’ Capitani per la parte di sancto Andrea due cedole di quelle che in essa saranno, et della borsa de’ Capitani per la parte di sancto Giovanni due cedole di quelle che in essa saranno. Et quelli, che così scripti saranno nelle dette quattro cedole, sieno et essere s’intendino Capitani di Parte Guelfa del decto populo, purchè niuno divieto abino quelli così traeti per la forma de’ presenti statuti, de’ quali l’ufficio duri et durare debba quattro mesi continui et non più. Et così successivamente tale ordine s’osservi et sernpre observare si debia. I quali Capitani, così tracti delle dette borse, sieno tenuti et debino per vinculo di giuramento diliberare et approvare insieme collo ufficio de’ Consoli del decto populo tucte et ciaschedune preposte le quali per li detti Consoli dinanzi da loto si preporranno et che per essi Consoli prima fra loro diliberate saranno, et le quali a’ detti Capitani parranno per lo detto populo utili e necessari. Et tucte et ciaschedune cose fare, deliberare et approvare le quali a lloro sono concedute per li soprascripti et infrascripti statuti. Et ciò che per li detti Consoli et Capitani, o almeno le due parti di loro in concordia, vinto, diliberato et approvato sarà, si metta et preponga al Consigl[i]o generale del decto populo. Et se il contrario, o altrimente o in altro modo si facesse, non vagl[i]a et non tenga per alcuno modo.

← TORNA ALL’INDICE DELLO STATUTO DI S. ANDREA (1415 – 1416)

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Torna su