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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XLVIII.

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Che i Consoli che sono stati et sono et che saranno possino senza pena portare l’arme. Rubrica XLVIII. (5)
Statuto et ordinato fu anchora per li decti statuarij et riformatori per honore et dignità della decta terra d’Empoli et dello Officio de’ Consoli del decto populo, che a tucti et ciaschedunj huomini et persone del decto populo, i quali per lo detto populo sono stati et che al presente sono et che per a tempo saranno Consoli et dello ufficio de’ Consoli del decto populo, sia licito et possino seco avere et portare per la terra et podestaria d’Empoli l’arme et qualunche generatione d’arme vorrà liberamente et licitamente et senza pena et senza alcuna molestia et controversia a lluj doversi fare per alcuno o vero d’alcuno rectore o vero officiale: così diposto come durante il loro officio del consolato.
(5) Die 16 Martii [14] 16 cassa per approbatores ut intra. Ego Bonaguida subscripsi. Nota laterale con segno di richiamo.

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