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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica VII.

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Che tucti li uffici siano per metà et che i partiti si mettino a fave nere et bianche, et vinchinsi per le due parti; et a che tempo si traghino li uffici. Rubrica VII.
Volseno, diliberorono et ordinorono anchora i detti statutarij et riformatori che in ciascheduno ufficio del decto populo che di borsa si trahesse o a boce per qualunche modo s’elegesse, sia sempre per metà; cioè tanti dell’una parte quanti dell’altra, cioè tanti della parte di sancto Andrea quanti della parte di san Giovanni, et tanti della parte di san Giovanni quanti della parte di sancto Andrea. Et che tucti i partiti i quali si metteranno fra gli uffici et ufficiali del decto populo, cosi tracti di borsa come electi a voce, si mettino et mettere si debino sempre a fave nere et bianche, intendendo sempre le fave nere per lo si et le fave bianche per lo no. Et che tucti i partiti che fra’ detti uffici et ufficiali tracti o vero electi, come detto è, si metteranno, vincere et obtenere si debino sempre per le due parti di loro almeno in concordia. Et che tucti et ciascheduni uffici, i quali saranno a trarre delle borse dell’uffici et ufficiali del decto populo, sempre si traghino et trarre si debino adì venti dell’ultimo mese di ciascuno officio che a trarre s’avesse.

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