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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XLI.
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Del modo dello offerere a preti novelli. Rubrica XLI.
ltem providono, statuirono et ordinarono decti riformatori et statuarij che da quinci innançi i Consoli del decto populo che per lo tempo saranno, ad laude et reverentia dello omnipotente Idio, possino et siano tenuti et debino della pecunia et avere del decto populo spendere, stantiare et diliberare, offerere et presentare et offerere et presentiare fare a ciascheduno prete terraçano et natìo del decto populo, il quale celebrerà o vero canterà messa novella del decto castello d’Empoli o prete seculare o prete religioso che si fosse, in nelle solenipnità delle decte messe così in cose mobili, come in pecunia, numerata insino in quantità et somma di lire octo (2) di denari. La quale quantità di pecunia ad ogni petiçione et richiesta de’ decti Consoli, il Camarlingo generale del decto populo della pecunia et avere d’esso populo, dare et pagare possa, sia tenuto et debba sença suo pregiudicio o damno per vigore del presente statuto et sença altro stantiamento doversi fare. Questo niente di meno adgiunto et dichiarato che i decti Consoli, per honore del decto populo, debbino esse convitati, et eglino debino andare, al convito di tale prete novello; le quali lire octo di denari così donate, il decto Camarlingo possa fare scrivere et mettere alla sua uscita per lo Notaio dal decto populo.
(2) La parola « octo » è scritta sul rigo superiore sopra la cancellatura della parola « dieci ».
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