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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XX.

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Della tracta, Officio et balìa de’ Cinquantonieri. Rubrica XX.
Deliberorono, statuirono et ordinarono li statuarij et riformatori predecti, adciò che ciascheduno ordinatamente risponda al populo predecto nelle factioni personali che i Cinquantonieri del decto populo sieno et essere debino due huomini delli huomini guelfi et allibrati del decto et nel decto populo, usi et consueti avere li uffici, come più volte disopra decto è. I quali si traghino et trarre si debbino delle borse dove sono imborsati al tempo et termine et in quel modo et forma et con quelle solempnità et cautele che più volte disopra è narrato nelli altri capitoli. L’officio de’ quali duri et durare debba sei mesi continui cominciando sempre in calendi março et di septembre. I quali per ragione precisa et ad pena di soldi venti per ciascuno et ciascuna volta, faccino scrivere per lo notaio del decto populo in uno libro di guardie tucti et ciascheduni huomini habitanti nel decto populo d’età di quindici anni, et da quindici in su insino in septanta anni. Et anchora sieno tenuti i decti due Cinquantonieri ciaschuno mese una volta almeno cercare et cercare fare per lo decto populo se alcuni habitanti, come detto è, fossono in esso populo da mettere nel decto libro. Et quelli i quali troveranno da mettere nel decto libro essi faccino scrivere per lo notaio del decto populo. Possino anchora insieme con l’officio de’ signori Consoli del decto populo per lo tempo saranno, del decto libro cassare coloro i quali del decto populo con le loro famigl[i]e s’absenteranno. Et quelli che avessono septanta anni et che avessono o non avessono figl[i]uoli o vero nipoti del figl[i]uolo che facessono le decte factioni, avuto rispecto alla facultà delle persone loro. Et anchora che niuno huomo casso o vero cancellato del decto libro delle guardie, o vero il quale del decto libro scripto non si ritrovasse possa nè debba essere electo o provocato ad alcuno officio nel populo predecto ad pena di soldi quaranta piccioli per ciascuno che lo eleggesse o che acceptasse.

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