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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica VIIII.

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Dell’ordine et del modo s’ànno a deliberare le preposte. Rubrica VIIII.
Perche in ciascheduno luogo il modo et l’ordine è laudabile et in ciaschedune cose servare il modo et l’ordine si truova essere utile, statuto et ordinato è per li detti statutarij et riformatori che quandunche sarà di bisogno i Consoli del decto populo fare raunare il parlamento o vero il generale Consigl[i]o del decto populo secondo la forma delli statuti d’esso populo, o vero altri huomini o vero ufficiali, fra’ quali et dinanzi a’ quali si debbino fare preposte, che essi Consoli fra sè debino prima deliberare le preposte et innanzi che in parlamento, Consigl[i]o, o congregatione entrino le preposte deliberate per essi Consoli, essi Consoli insieme con l’officio de’ Capitani di Parte Guelfa del detto populo si debino deliberare et approvare come disopra nelli altri capitoli detto è, si veramente che, oltre alla quantità et nomero di sei preposte, ordinare, diliberare o vero preponere non si possino in uno medesimo dì. Sopra le quali preposte come si dice diliberate disponenti de’ facti del decto populo o vero in qualunche modo appartenenti al detto populo si possa consigl[i]are et aringare et partiti mettere et rimettere una volta et più et tante volte quante al Preposto de’ detti Consoli parrà et piacerà. Ma sopra le preposte che tractassono et disponessono de’ facti d’alcuna singolare persona oltre a sei aringatori non possino consigl[i]are nè più che sei volte mettersi et mandarsi a partito nè a consiglio riceversi. l consigli de’ quali sei aringatori ordinatamente et di per sè messi a partito et perduti in quello medesimo dì a partito più mettere non si possino. Et se più o vero in altro modo et oltre al numero et quantità predette s’ordinassono o vero proponessono, ciò che si facesse contra il modo et ordine sopra scripto non vagl[i]a et non tenga, ma sia per essa ragione di niuno valore et niente di meno coloro che in contrario ordinassono et preponessono et aringassono sieno condennati per ciascuno et ciascuna volta in soldi quaranta di denari piccioli fiorentini ad utilità del decto populo di facto per lo regimento del decto populo. Et che il notaio che sarà per lo tempo diputato a scrivere et fare le scripture d’esso populo non possa nè debba oltre al soprascripto modo alcuna cosa fare o vero scrivere. Et se lla facesse o vero scrivesse non vagl[i]a et non tenga in alcuno modo et niente di meno del suo ufficio et salario sia privato.

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