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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XXI.

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Che i Consiglieri traghino colle loro armi a tempo di rumore. Rubrica XXI.
Et ad rifrenare et resistere alle malitie et inliciti ardiri delli huomini iniqui et malvagi, i quali spesso commettono et commettere si sforzano risse, ruberie et altri illiciti excessi, con provida diliberatione statuto et ordinato è per li riformatori et statutarij innançi decti: che da quinci innançi i Consiglieri del Consigl[i]o generale del decto populo con le loro armi quandunche alcuno rumore o novità nascesse o fosse nel decto populo o vero quandunche sonasse la campana ad martello in sul campanile della pieve, o vero che bando si mandasse, venire siano tenuti et debino et di dì et di nocte al palagio del comune et della residentia di messer lo podestà, et fare tucte quelle cose che a lloro saranno per messere lo podestà et per li Consoli imposte et comandate sotto la pena di lire cinque piccioli per ciascuno et ciascuna volta. Et anchora siano tenuti et debino i decti Consoli de’ decti Consiglieri elegere et deputare due Pennonieri veri guelfi. Et a’ decti Pennonieri et a ciascuno di loro fare dare uno pennone dipinto dell’arme del decto populo co’ quali venire debino a’ tempi sopradecti al decto palagio et andare dove a lloro sarà imposto et comandato per li decti Consoli o vero Regimento. De’ quali se diliberato sarà per li dectí Consoli che per lo tempo saranno, quella parte che per loro sarà ordinato, ciascheduno dì del mercato con le sue armi stare debino al decto palagio col Reggimento del decto populo, et lui seguitate contra i soprascripti committenti cose illecite et non dovute. Et le predecte cose fare siano tenuti i decti Consiglieri alla pena predecta per ciascuno et ciascuna volta et in minore come d’essi Consoli parrà et piacerà. I quali Consiglieri nel tempo che nel decto officio staranno, sieno et essere debino esenti dalla guardia generale di nocte del decto castello. Et nel principio del loro officio co’ decti pennoni et armi ad richiesta, volontà et mandato de’ decti Consoli o le due parti di loro, fare siano tenuti la mostra per la terra d’Empoli alla soprascripta pena et giurare d’observare tucte le sopradecte cose et quelle le quali a lloro imposte et comandate saranno.

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