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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica II.

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Della tracta oficio et balìa de’ Consoli. Rubrica II.
Et prima che si faccino due borse generali et due borsellini, cioè l’una borsa et l’una borsellino per la parte di sancto Andrea et l’altra borsa et borsellino per la parte di sancto Giovanni. Nelle quali borse et borsellini sieno imborsati delli huomini del decto populo usati et consueti nel decto populo avere li uffici come di sopra detto è. I quali huomini così imborsati nelle dette borse et borsellini, s’intendino essere et sieno capaci all’uficio del consolato del decto populo. Et siano et essere debino da quinci innanzi i Consoli del decto populo quattro et non più, i quali si debino trarre dalle dette borse et borsellini in questa forma, cioè che adì venti dell’ultimo mese dello ufficio de’ Consoli che al presente sono, i detti Consoli che per a tempo saranno sieno tenuti et debino fare raunare il generale Consigl[i]o del detto populo, come è d’usanza, nella sala del palagio della residentia di messere lo Podestà. Et quivi fare arrecare la decta capsa di tre chiavi come detto è. Et della decta capsa si traga et trarre si debba le borse di quelli uffici ordinatamente che a trarre saranno a que’ tempi. Et delle dette borse et borsellini de’ detti Consoli per lo detto priore o per altro frate suo vicario a sorte et fortuna si traga et trarre si debba una cedula di ciascheduna delle dette borse et borsellini nelle quali imborsati sono li uffici de’ detti Consoli. Et quelli che scripti saranno nelle decte cedole così tracte a sorte et fortuna, sieno et essere s’intendano Consoli del decto populo di sancto Andrea d’Empoli, purchè niuno divieto abino secondo la forma de’ presenti statuti. L’ufficio de’ quali Consoli duri et durare debba per tempo et termine di tre mesi et non più proximi subsequenti, cioè dal dì del cominciamento dell’ufficio a tre mesi quinde proxime seguenti. Et così sempre successivamente si seguiti et seguitare si debba; che sempre adì venti di ciascuno ultimo mese di qualunche ufficio a trarre s’avesse, ogni ufficio del decto populo si traga et trarre si debba. L’ufficio de’ quali Consoli duri et durare debba per tre mesi come detto è disopra. I quali Consoli il primo dì del principio del loro ufficio sieno tenuti et debino, sotto la pena di soldi quaranta per ciaschuno di loro, al loro di facto doversi tòrre per lo reggimento del decto populo, et al decto populo applicarsi, fare, constituire, diputare et ordinare i Preposti del loro ufficio, dichiarando che ciaschuno de’ detti quattro Consoli sia Preposto la sua volta come li tocca per rata del tempo de’ detti tre mesi. Il quale Preposto durante il suo ufficio della prepostarìa possa et a llui sia licito faro, comandare et raunare i suoi compagni et i Capitani di Parte Guelfa ed il Consigl[i]o generale del decto populo tante volte quante volte sarà di bisogno et a llui parrà et piacerà. I quali compagni Capitani ed Consigl[i]o ubidire sieno tenuti et debino al decto Preposto. Et che tucti i partiti che ssi metteranno fra’ detti Consoli si vinchino per le due parti di loro almeno in concordia, mettendosi fra loro il partito, et così in tucti li altri uffici del decto populo, a fave nere et bianche, intendendo le fave nere per lo si et le fave bianche per lo no. Possino anchora i detti Consoli, et a lloro sia licito, tucti in concordia o almeno i tre di loro in concordia, raunare et raunare fare i Capitani di Parte Guelfa et il Consigl[i]o generale del detto populo che per lo tempo saranno tante quante volte vorranno. Et dinanzi all’ufficio de’ Capitani preponere tucte quelle cose che mettere vorranno al Consigl[i]o generale del decto populo. Et ciò che vincto et obtenuto sarà per li detti Consoli et Capitani, o per le due parti di loro in concordia, si mettino et preponghino per li detti Consoli al Consigl[i]o generale. Salvo che di cassare, annullare o vero alcuna cosa fare contra o fuori il presente statuto et li altri soprascripti et infrascripti statuti. Et che tucte le preposte, le quali vorranno mettere a Consigl[i]o, prima si debino vincere et deliberare per li detti Consoli o almeno per le due parti di loro in concordia. Et poi si debino vincere et diliberare fra’ decti Consoli et Capitani di Parte Guelfa o per le due parti di loro almeno in concordia. E poi quelle che così vincte saranno mettere et mandare al Consigl[i]o generale. Abbia ancora ciascuno ufficio di consolato piena balìa, auctorità et potentia che per lo tempo sarà, senza alcuno altro stantiamento quindi farsi, di potere spendere et stantiare della pecunia et avere del decto populo durante il tempo e termine del loro ufficio lire sey di danari piccioli fiorentini et per insino nella detta somma et quantità et non più. La quale quantità di pecunia il Camarlingo generale del decto populo sia tenuto et debba dare et pagare della pecunia et avere del detto populo senza alcuno pregiudicio o vero dampno del tutto Camarlingo dove et come a’ detti Consoli che per a tempo saranno parrà et piacerà. Possa ancora ciascheduno ufficio de’ detti Consoli eleggere et nominare imbasciadori uno et più et tante volte quante bisognasse quelli mandare per li facti del decto populo a Firenze et dovunche di bisogno fosse. Et lectere di credentia et qualunche altre lettere utile e necessarie per lo decto populo fare et diliberare et scrivere fare et suggellare del suggello del decto populo tante volte quante a lloro parrà et piacerà, ma non possino però, senza i Capitani e il Consigl[i]o generale del decto populo, alcuna cosa o quantità di pecunia stantiare o dilibetare o pagare fare oltre alla dicta quantità di lire sey di sopra dichiarate. Possa anchora ciascheduno ufficio de’ detti Consoli et abbia et avere s’intenda piena balìa, auctorità et potentia di levare, diminuire et mancare a ciascheduno del decto populo che morisse, o vero che l’età passasse, la graveza dell’extimo toccasse alla testa di tale che così morìsse o che l’età passasse di non dovere avere la decta graveza, secondo li ordini del comune di Firenze. Et similemente abbino balìa, auctorità et potestà di ponere a ciascheduno del decto populo, che crescesse et venisse ad legiptma età, di doverli ponere la graveza della testa, acciò che aiutino sopportare le graveze del decto populo in luogo di quelli che morissono o passassono l’età come detto è. Volseno anchora et diliberorono li statutarij et riformatori predecti che il suggello del decto populo stia et stare debba nella audientia de’ Consoli del decto populo in una capsa serrata con due chiavi come sempre fu et è usanza, le quali due chiavi tenghino et tenere debino i detti Consoli che per a tempo saranno; cioè l’una chiave i Consoli della parte di sancto Andrea et l’altra chiave i Consoli della parte di San Giovanni. Et balìa, auctorità et potestà abino di fare et exercitare et a executione mandare tucte et ciaschedune cose che a lloro sono concedute per questo et per lì altri infrascripti statuti et capitoli.

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