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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XXXII.

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Della tracta officio et balìa del Camarlingo generale. Rubrica XXXII.
Riformorono, statuirono et ordinorono li statuarj et riformatori predecti ad ciò che solenne ragione si possa vedere della pecunia et avere del decto populo, la quale si riscoterà et spenderà, che alla fine del Camarlingo che hora è delle borse dove sono imborsati i Camarlinghi generali del decto populo, a sorte e a fortuna al tempo et termine et in quel modo et forma con quelle solepnità et cautele che più volte di sopra nelli altri capitoli delle tracte delli altri officialj scripto et narrato è, si tragga et trarre si debba della borsa de’ Camarlinghi per la parte di San Giovanni, una cedola di quelle che sono nella decta borsa, et quello nome che in essa si troverà scripto sia et essere s’intenda Camarlingo generale del decto populo per tempo et termine di tre mesi cominciando in kalendi di março millequattrocento quindici et come seguita finiendo. Et poi alla fine di decto Camarlingo al debito tempo, come decto è, della borsa de’ Camarlinghi per la parte di Santo Andrea similemente si tragga un altro Camarlingo per altri tre mesi. Et così sempre successivamente et ordina[ta]mente si tragga l’una volta della borsa per la parte di santo Giovanni et l’altra volta della borsa per la parte di santo Andrea. Et sempre duri l’officio di ciascheduno Camarlingo tre mesi continui et non più. Alle mani del quale Camarlingo pervenga et pervenire debba tucti et ciascheduni daçi, libre et imposte che in nel decto populo si ponessono et comandassono et generalmente tucti et ciascheduni altri denari che s’avessono a pigl[i]are et ricevere per lo decto populo. Et abbia et avere debba ciascheduno de decti Camarlinghi per suo salario della pecunia del decto populo senza altro stantiamento in nel decto et per lo decto tempo et termine de’ tre mesi et non più sei. Con questo adgiunto che ciascuno de’ decti Camarlinghi per lo decto salario et mercede delle decte lire sei di denari, sia tenuto et deba andare a tucte sue spese per la decta andata una volta sola ad Firençe a fare una paga delle paghe che a fare s’avessono sença altro premio o salario. Et se più che una paga bisognasse che al suo tempo andasse a fare, allora et in quel caso per quella paga più che una ch’egli andasse a fare, per li Consoli, Capitani et Consigl[i]o generale si stançi et provegga del suo salario come a lloro porrà et piacerà et secondo che alla loro discrectione parrà si convenga. El quale Camarlingo così tracto innanzi che per lo decto populo alcuna cosa riceva o vero spenda, sia tenuto et deba giurare, promettere et sodare con buoni et ydoney mallevadori i quali s’appruovino et approvare si debino per li Consoli del decto populo che per a tempo saranno, di fiorini cinquecento almeno, di bene et lealmente fare et exercitare il suo officio, et di rendere buona et intera ragione finito il suo officio et anchora innançi ad volontà et de’ decti Consoli di tucte et ciaschedune cose che per lo decto suo officio alle sue mani perverranno a’ Sindachi ad questo per lo decto populo diputati, purchè de’ decti Sindechi non possa essere in alcuno modo alcuno consono o parente di tale Camarlingo per linea masculina. Et se i predecti Consoli approveranno alcuni mallevadori non ydoney et sofficienti, essi che così approvassono per quelli tali approvati al postucto siano tenuti et obligati. Et niuno pagamento possino alcuno Camarlingo fare della pecunia del decto populo se prima non sarà ordinato, stantiato et riformato per chi avesse la balìa et ancora se none secondo la forma delli statuti del dicto populo. Et non possa il detto Camarlingo delle libre o vero imposte poste o che per lo decto populo si potranno al tempo del suo officio per alcuna cagione directamente o indirectamente pagare alcuna quantità di pecunia per altra cagione che per quella per la quale imposta sarà, se prima i pagamenti del debito per lo quale le decte libbre imposte saranno non fossero facti, socto la pena di soldi venti di denari per ciascheduno et per ciascheduno pagamento facto contro alla forma del presente statuto. Il quale Camarlingo niun’altra cosa che il salario predecto dal decto populo o vero da alcuna singolare persona d’esso populo domandare o vero ricevere possa se none come di sopra decto è. Item che niuno Camarlingo o vero alcuna altra persona del decto populo della pecunia d’esso populo pervenuta alle loro mani per alcuna cagione possino dare nè pagare ed alcuna persona o vero luogo per animo di riavere dal decto populo alla pena di soldi quaranta per ciascheduno che pagasse et andasse ad alcun luogo per animo di fare il decto pagamento et per ciascuno che facesse fare alcuna carta di simili pagamenti et per ciascuno di loro et per ciascuna volta. La quale pena si commetta et riscuotere si possa in ciascuno de’ predecti casi quante volte sarà contrafacto. Et che i Sindachi del decto populo et i Ragionieri i decti pagamenti per alcuno modo acceptare non possino ad pena di soldi quaranta per ciascuno che contrafacesse et per ciascuna volta. Et che il Notaio del decto populo o vero altro Notaio non possi nè debba mettere a uscita sotto vincolo di giuramento i pagamenti facti contro la forma del presente statuto. Item che ciascheduno Camarlingo generale del decto populo fra dieci dì proximi disposto l’officio suo, sia tenuto et debba avere ristituito al nuovo Camarlingo d’esso populo che a llui subcederà nello Officio ogni et ciascheduno quantità di pecunia la quale avesse et in nelle mani li avançasse della pecunia del decto populo da venti lire in su, sotto la pena del doppio di tucto quello che appresso di sè avesse dalle decte lire venti in sù et se al decto termine ristituito non avesse come decto è. Con questo salvo che se al decto termine avesse fra le mani alcuna libra o imposta ad riscuotere della quale il termine anchora durasse et spirato non fosse, allora et in quel caso non s’intenda nella decta pena del dopio incorrere per insino a tucto l’ultimo dì del termine di tale libbra. Il quale termine della decta libra così venuto fare sia tenuto et debba, la decta restituzione come decto è et sotto la pena predecta.

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