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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica V.

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Che in tucto il numero del Consigl[i]o generale non possino essere se none due d’una medesima consorteria et famigl[i]a. Rubrica V.
Statuto, proveduto, diliberato et ordinato fu anchora per li detti statutarij et riformatori per levare et tòrre via ogni lite et scandolo che risultare potesse nel decto populo, che del numero de’ Consiglieri non possa nè debba in uno medesimo tempo essere se none solamente uno solo di ciascheduna et per ciascheduna famigl[i]a, o vero consorteria; ma se più che uno tracto fosse del decto Consigl[i]o per uno medesimo tempo, come detto è, s’intenda avere et abia, quello che più fosse tracto divieto del decto Consigl[i]o, sì che solo uno ne sia a uno medesimo tempo et non più. Provedendo ancora et ordinando che in tucto il numero et congregatione del Consigl[i]o generale possino essere et siano in uno medesimo tempo il più due per una et d’una medesima famigl[i]a et consorteria; cioè l’uno del numero del Consigl[i]o et l’altro o del numero de’ Consoli, o del numero de’ Capitani et non altrimente nè in altro modo. Et se contro si facesse, non vagl[i]a et non tenga.

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