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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XXXVIII.

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De’ sodamenti si debbono fare di gennaio. Rubrica XXXVIII.
Et ad ciò che il decto populo megl[i]o et più presto possa le sue ragioni aquistare et da ciascuno allibrato o condannato megl[i]o riscuotere et acciò che la materia della inobedentia si tolga a malivoli et inobedienti, statuto et ordinato è per li statuarj predecti che in ciascheduno anno del mese di gennaio et per tucto il decto mese di gennaio di ciascuno anno ciascheduno scripto nel libro della guardia et dell’altre factioni del decto populo in nel decto mese habitante in nel decto populo et ciascuno extimato et allibrato et scripto nello extimo del decto populo sia tenuto et debba sodare con buonj et ydonei mallevadori del decto populo approvati per i Consolj d’esso populo a detti Consoli per lo detto populo riceventi di pagare al populo predecto tucte le libre, imposte et prestanze le quali a lloro nel decto populo saranno imposte nel decto anno et tucte le condannagioni le quali di lui in fra’ il decto anno ragionevolmente si facessono. Et di fare tucte et ciaschedune factioni le quali a lui nel decto populo in fra’ il decto anno fosseno comandare et ordinate per lo decto populo o vero officiali d’esso populo. Et che in nel principio del decto mese di gennaio i Consoli del decto populo che per lo tempo saranno, siano tenuti et debbino le predecte cose fare publicamente bandire per lo banditore del decto populo del decto castello d’Empoli ne’ luoghi publichi e consueti, acciò che niuno possa alcuna ignorantia di ciò pretendere o vero allegare. Et coloro i quali del decto mese et per tucto il decto mese mandato prima il decto bando il decto sodamento non aranno facto, sieno et essere debino condennati per lo Notaio del decto populo in soldi quaranta di denari per ciascheduno; della quale pena la quarta parte sia del decto Notaio che la decta condannagione facesse et riscotesse et l’avanço sia del decto populo. Et oltre alla detta pena di soldi quaranta, coloro i quali non soderanno come detto è non possino nè debino per alcuno modo avere fare nè exercitare nel decto populo alcuno officio, ma se tracto fosse ad alcuno officio o etiandio electo sia et essere debba allora et in mantenente rimosso e stracciato di tale officio al quale electo o tracto fosse per lo Notaio che le decte tracte facesse, sì che in alcuno modo tale officio fare nè exercitare possa in alcuno modo, ma quello che facto fosse per lui non vagl[i]a et non tenga et sia di niuno valore. Et nientedimeno quelli che così non sodassono et ricusassono dare et prestare il decto sodamento siano et essere debino costrecti et convenuti per lo Podestà del decto luogo con tucti li rimedi oportuni ad sodare et dare fare et prestare il sodamento predecto. I quali sodamenti il Notaio del decto populo che per lo tempo sarà, ricevere et scrivere sia tenuto et debba senza alcuno salario o mercede et per la decta cagione ricevere nè domandare possa alcuno premio o vero salario dal decto populo o vero dalle singulari persone del decto populo. Et tucte le predecte cose i Consoli che per a tempo saranno, sieno tenuti et debino sotto pena di spergiuro fare et ad executione mandare; la qualcosa, se non faranno, sieno condennati per lo decto Podestà in soldi quaranta per ciascuno di loro ad utilità del decto populo.

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