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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XII.
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Che chi fosse tracto a alcuno ufficio possa rinuntiare col modo infrascritto. Rubrica XII.
Anchora i predetti statutarij et riformatori providono, statuirono et ordinorono che da quinci innanzi a ciascheduno il quale fosse tracto delle borse dove imborsati sono li uffici et ufficiali del decto populo sia licito et possa a tale officio al quale tracto fosse rinuntiare et quello tale officio non fare nè exercitare, sì veramente che, prima che così rinuntii, abbia pagato et di facto paghi et pagare sia tenuto et debba nelle mani del Camarlingo generale del decto populo lire quattro di denari piccioli fiorentini per modo che chiaramente apparischino all’entrata del decto Camarlingo prima che tale rinuntiatione si faccia o fare si possa. La quale rinuntiatione et pagamento così facti, un altro si tragga et trarre si debba in luogo di colui che così rinuntiasse come disopra detto è. Volendo et dichiarando che quello tale che cosi rinuntiasse non s’intenda però rinuntiare nè avere rinuntiato ad niuno altro officio se none solamente a quello officio al quale nominatamente et spetialmente rinuntiasse o avesse rinuntiato et solo per quella volta et per quella tracta et non per più.
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