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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XIV.

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Della tracta, officio et balìa de’ Castaldi. Rubrica XIV.
Fu anchora proveduto, ordinato et deliberato per li statutarij et riformatori predecti, acciò che debita ragione si faccia a coloro che ad minuto comperassono alcune vettovagl[i]e et acciò che in niuna cosa siano ingannati, che nel decto et per lo decto populo siano et essere debino due buoni, leali, experti et veri guelfi huomini delli huomini allibrati nel decto populo usi et consueti avere li ufici, come di sopra nelli altri capitoli decto è, in Castaldi et per Castaldi del decto populo. La tracta de’ quali si faccia et fare si debba in questo modo: cioè che sempre in kalendi marşo et di septembre et prima il tempo et termine che di sopra nell’altre tracte delli altri officiali si contiene, i Consoli e regimento del decto populo che per ad tempo saranno, per vinculo di giuramento siano tenuti et debino raunare fare il Consigl[i]o generale del decto populo et in esso Consigl[i]o venire et venire fare la capsa di sopra nominata; et della decta capsa si tragga, nel modo et ordine che in ne’ precedenti capituli sono dichiarati, delle borse dove imborsati sono i Castaldi del decto populo, cioè una cedola della borsa per la parte di sancto Andrea et una cedola della borsa per la parte di sancto Giovanni. Et quelli che scripti si troveranno nelle decte cedole siano et essere s’intendano Castaldi del decto et per lo decto populo per sei mesi incominciando sempre in kalendi di marzo et di septembre. L’officio de’ quali sia dare la vendita el peso a tucti coloro che vendessono nel decto populo pane et carne così fresche come secche, olio, pesci et altre vectuagl[i]e, sì veramente che i decti Castaldi non possino nè a lloro sia licito dare la vendita per sè medesimi alle carni fresche che si vendessono nel decto populo senza la diliberatione de’ Consoli del decto populo i quali per a tempo saranno. Et generalmente sia il loro officio sopra i pesi et misure nel decto populo, et secondo il modo, peso et vendita che per li decti Castaldi saranno dati, si venda et vendere si debba per ciascuna persona che vendesse et vendere volesse nel decto populo et non più oltre, nè in altro modo, socto la pena per ciascuna persona che vendesse carne fresche o vero secche, o vero altre vectuagl[i]e, excepti il pane, se none secondo il modo et la vendita a lloro data per li decti Castaldi, di soldi venti per ciascuna volta et per ciascuna cosa. Et per ciascheduno pane minore ch’el peso o che più che lla vendita data si vendesse in denari sei piccioli. In nelle quali pene coloro che contra facessono siano condennati per li decti Castaldi et per lo notaio de’ dampni dati del decto populo. Et siano tenuti et debino i decti Castaldi et notaio insieme et di per sè spesso andare cercando delle sopradecte et infrascripte cose delle quali condennagioni i tre quarti siano et essere debino del decto populo; et l’altra quarta parte sia et essere debba del decto notaio che le decte condennagioni insieme co’ detti Castaldi facesse et riscotesse et alle mani del Camarlingo generale del decto populo divenire facesse delli excessi et delicti commessi et perpetrati contra la forma del presente statuto. La quale parte il Camarlingo generale del decto populo che per a tempo sarà della pecunia del decto populo dare et pagare possa liberamente et senza altro stantiamento farsi. Et che ciascheduna persona la quale nel decto comune venderà alcuna cosa a peso o vero ad misura tenga et debba et sia tenuto tenere le misure et pesi giuste et diricte ci suggellate col suggello delli officiali del comune di Firençe col quale in tale anno si suggellano. Et niuna altra misura nella botthega o vero cella debba ritenere alla pena di soldi cinque piccioli per ciascuna misura o vero peso trovato non giusto o vero non suggellato per ciascheduna volta. Et sicno tenuti le decte misure tenere riboccate sotto la detta pena, le quali pene si debino pagare et aplicare come di sopra. Possino i decti Castaldi insieme col decto notaio ordinamenti et provisioni fare et bandi imponere i quali durino il tempo del loro officio et non più, i quali et le quali a lloro parranno utili, così per lo detto populo come per li comperatori, contra a chi vendesse et tenesse misure et pesi contra la forma predetta, i quali ordinamenti s’osservino et observare si debino alla pena che per loro fosse o sarà ordinata. Et che il Camarlingo generale del decto populo che per lo tempo sarà della pecunia del decto populo sença suo preiudicio o damno possa, sia tenuto et debba ad richiesta de’ detti Castaldi et notaio predecto comperare quelle misure e pesi le quali vedranno essere utili per aguagl[i]are et giustare le misure et pesi predecti. Et quello dare et assegnare a’ dipositarij del decto populo acciò che le presti al notaio et Castaldi predecti quando le volessono o bisognassono per fare et exercitare il decto loro officio.

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