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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XXXVI.

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Della pena di chi donasse di quello del populo. Rubrica XXXVI.
Et acciò che per instantia delle preghiere i doni adomandati al decto populo si rafrenino et quelli si dineghino a chi li adomandasse, et acciò che ssi tolga via la materia a’ donatori che donare volessono della pecunia del decto populo a chi adomandasse o adomandare facesse esserli donato, con matura et provida diliberatione proveduto et ordinato è, per li decti riformatori, che niuno officiale del decto populo ardisca o vero presuma per modo alcuno preposte ordinare fare, consentire o vero preponere in nel decto populo che dello avere pecunia o vero cose del decto populo si doni o donare si debba. O vero che alcuna provedigione per alcuno modo fare si possa o debba ad alcuno officiale del decto populo o vero ad altri qualunche persona di qualunche stato o condictione si sia. Niuno anchora aringhi o consigli o partito metta o vero scriva. Et se contro si facesse non vagl[i]a ma sia per essa ragione nulla et di niuno valore. Et niente di meno chiunche contra facesse per ciascuno et ciscuna volta in soldi quaranta di denari sia et essere debba condennato.

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