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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XLIIII.
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Quanti ceri et doppieri si possa portare a morti. Rubrica XLIIII.
Per obviare alle superflue spese che alcuna volta si fanno per alcuni del decto populo al tempo della loro morte et della loro famigl[i]a, statuto, proveduto et ordinato è per li statutarij et riformatori predecti, che da quinci innançi niuna persona allibrata o che s’allibrasse in nel decto populo, di qualunche stato o conditione si sia, per alcuno modo ardisca o vero presumma al tempo, nè in nel tempo della sua morte o d’alcuno della sua famigl[i]a, portare nè avere, nè fare portare quando si porterà a seppellire alcuno corpo morto, se none quattro doppieri o vero ceri con l’aste o senza l’aste, ad pena di fiorino uno d’oro per ciascuno doppieri o cero che si portasse oltre al decto numero di quattro. Il quale fiorino ad pagare di facto sia constrecto l’erede o il più propinquo di tale morto nelle mani del Camarlingo generale del decto populo per esso populo ricevente. Et se più che il numero de’ decti quattro volesse portare, ancho possa et siali licito, sì veramente che prima che elli porti paghi et pagato abbia nelle mani del decto Camarlingo fiorino uno d’oro per ciascheduno cero che portasse oltre al decto numero, et che prima apparisca alla entrata del decto Camarlingo. Possa nientedimeno et licito sia portarsi a tale morto oltre al decto numero di quattro doppieri sença alcuna pena o pagamento i doppieri et ceri delle compagnie in nelle quali et delle quali fosse tale morto. Et se alcuno de’ Consoli del decto populo morisse durante il suo Officio, sia et esser debba honorato alle spese del decto populo di due ceri. Et alla sua sepoltura avere et portare si possa licitamente et sença pena quello numero di ceri et di doppieri che vorranno i suoi parenti et tanti quanti a lloro o a chi tuccasse parrà et piacerà per honore del populo et dello officio de’ Consoli.
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