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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XIII.

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Della electione del Messo del decto populo. Rubrica XIII.
E deliberorono, statuirono et riformorono li statutarij et riformatori antedecti, pensando che senza messo non si possano li uffici del decto populo bene fare nè exercitare, che i Consoli del decto populo che per a tempo in officio saranno abino et avere s’intendano piena balìa, auctorità et potestà, quella tale et tanta, la quale et quanta à tucto il decto populo et università d’esso in eleggere et nominare uno huomo acto et ydoneo et vero guelfo, il quale sia Messo del decto populo il quale cosi electo et nominato s’intenda essere et sia Messo del decto populo; per quello tempo et termine et con quello salario et con quelli pacti, modi et condictioni. Et fare sia tenuto et debba tucte et ciaschedune quelle cose le quali et che et come et quanto et in quel modo et forma che a’ detti Consoli o alle due parti di loro in concordia parrà et piacerà. Et che il decto salario il Camarlingo generale del decto populo possa et a llui sia licito dare et pagare al decto messo della pecunia et avere del decto populo senza alcuno altro stantiamento però doversi fare.

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