Skip to content

Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica VI.

← TORNA ALL’INDICE DELLO STATUTO DI S. ANDREA (1415 – 1416)

Del divieto de’ Consoli et de’ Capitani. Rubrica VI.
Deliberato, proveduto et ordinato fu anchora per li decti statutarij et riformatori che coloro i quali saranno dello ufficio de’ Consoli o de’ Capitani abino et avere debino, eglino et tucti et ciascheduni loro parenti et consorti, divieto da l’ufficio de’ Consoli o de’ Capitani, secondo di quale ufficio sarà de’ detti due uffici, sei mesi continui contandosi dal dì della depositione di tale ufficio, intendendo sempre il detto divieto de’ parenti et consorti per linea masculina. Et che coloro i quali saranno dello ufficio de’ Consoli abino et avere debino, eglino et i loro consorti et parenti per linea masculina, come detto è, divieto da l’ufficio de’ Capitani tre mesi continui proximi da venire, contandosi dal dì della deposizione del decto ufficio. Et che similemente coloro i quali saranno dello ufficio de’ Capitani s’intendino avere et abino divieto, eglino et tucti i loro parenti et consorti per linea masculina, come detto è, dallo ufficio de’ Consoli tra mesi continui, contandosi dal dì della diposizione del decto ufficio. Et se altrimente si facesse, non vagl[i]a et non tenga.

← TORNA ALL’INDICE DELLO STATUTO DI S. ANDREA (1415 – 1416)

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Torna su