Skip to content

Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XXXVIIII.

← TORNA ALL’INDICE DELLO STATUTO DI S. ANDREA (1415 – 1416)

Della pena de’ trecconi che comprassono innanzi terza. Rubrica XXXVIIII.
Fu anchora proveduto ed ordinato per li statutarij innanzj decti che il dì del mercato il quale si fa in nella decta terra d’Empoli niuno treccone o vero alcuna altra persona per lui possa nè debba comperare, nè comprare fare directamente o indirectamente alcuna grascia, mercatantia o altra cosa in nançi che suoni la campana dell’ora di terça nella pieve del decto castello, alla pena di soldi quaranta di denari per ciascuno de’ decti trecconi et per ciaschuna persona che contro facesse o contra fare facesse et per ciascheduna volta. Nella quale pena siano et essere debino condennati di facto per lo officio de’ Castaldi et del Notaio de’ dampnj dati del decto populo. Della quale pena il Potestà debba avere la quarta parte et l’altra quarta parte abbia et avere deba il decto Notaio de’ dampni dati del decto populo se riscuotere faranno la decta condannagione et divenire la faranno nelle mani del Camarlingo generale del decto populo; et l’altre due quarte parti siano et esse debino del decto populo. Et questo feceno perchè i cittadini et li altri che vengono al decto mercato truovino ll mercato più abondante et divitioso delle cose volessono comperare et per migl[i]ore derrata.

← TORNA ALL’INDICE DELLO STATUTO DI S. ANDREA (1415 – 1416)

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Torna su