Skip to content

Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XLIII.

← TORNA ALL’INDICE DELLO STATUTO DI S. ANDREA (1415 – 1416)

Che niuno Notaio allibrato possa essere electo a fare scripture del populo. Rubrica XLIII. (3)
 Deliberato et ordinato è per li decti statutarij et riformatori che da quinci innançi in nel decto e per lo decto populo per alcuno officio o officialj del decto populo niuno Notaio che fosse o sarà in nel decto populo allibrato essere [possa] per alcun modo electo o nominato in Notaio del decto populo, ad fare, scrivere o rogare per lo decto populo alcuna o alcune scripture appartenenti et expectanti al decto populo o per alcuno facto del decto populo. Et niuna electione che fatta fosse di tale Notaio allibrato o che s’allibrasse nel decto populo o di Notaio che similemente allibrato fosse o che s’allibrasse in alcuno populo del comune d’Empoli, non vagl[i]a et non tenga per alcuno modo. Et se niuna scriptura per li decti Notai allibrati come decto è o alcuno di loro si facesse o vero farà per lo decto populo, non vagl[i]a et non tenga per alcuno modo, ma sia et essere s’intenda di niuna efficacia o vero valore.
(3) Die 16 Martij [14] 16 [cassa per] approbatores ut infra [Ego] Bonagui [da] subscripsi. Nota laterale con segno di richiamo.

← TORNA ALL’INDICE DELLO STATUTO DI S. ANDREA (1415 – 1416)

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Torna su