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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XXIIII.

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Della conservatione et difensione delli officiali. Rubrica XXIIII.
Proveduto et ordinato fu per li decti riformatori et statutarij adciò che ciascheduno officiale del decto populo terraçano o forestieri sia constante et veloce ne’ facti del decto populo in farli virilmente et adciò che ad alcuno allibrato nel decto populo et pagante le libre niuna molestia si faccia contra debito di ragione, che quante volte advenisse alcuno officiale del decto populo, terraçano o forestieri, o vero alcuno allibrato nel decto populo et pagante la libra al populo predecto, accusato, dinuntiato, notificato o inquisito fosse nella città di Firençe per qualunque persona o persone d’alcuni excessi, o vero delicti, o colpe del quale o vero de’ quali veridicamente colpevoli non fosseno, che cognosciuta la verità delle predecte cose per li Consoli del decto populo, essi Consoli per se medesimi possino, sieno tenuti et debino constituire, creare et ordinare sindico et procuratore per lo decto populo ad sodare per tale officiale, o vero altri, non colpevole secondo la loro inventione. Et per queste cose il decto populo obligare et difendere i predecti et ciascuno di loro con li advocati procuratori et con ciaschedune altre cose alle spese del decto populo. Et se alcuna condannagione si facesse d’alcuno o vero d’alcuni oificiali et huomini sopradecti essa o esse condennagioni esso populo sia tenuto et deba pagare. Et che il Camarlingo del decto populo che per lo tempo sarà della pecunia del decto populo senza suo pregiudicio pagare sia tenuto così per le decte spese come per le decte condannagioni pagando quella quanti tà di pecunia, la quale i decti Consoli o almeno le due parti di loro in concordia dichiareranno, sì che i decti ingiuriati contra debito di ragione al postucto si conservino sença dampno.

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