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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica X.

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Del modo di rimettere la voce sua. Rubrica X.
Li statutarij et riformatori predetti providono, diliberorono et ordinorono anchora che niuna persona del detto populo la quale fosse tracta, electa o diputata ad alcuno Officio del decto populo non possa nè debba per alcuno modo la sua voce o vero fava rimettere, o vero substituire in alcuna altra persona se none per cagione d’infermità o vero per cagione di giusto et legiptimo impedimento o vero per cagione di sua absentia la quale absentia sia et essere s’intenda et debba dalle dieci migl[i]a in là et non meno. I quali così infermi o vero per altre ragioni giustamente et legiptimamente impediti o veramente absenti dalle dieci migl[i]a in là come detto è, possino et a lloro sia licito ne’ detti casi o alcuno de’ detti casi la loro voce et fava substituire et rimettere in uno de’ suoi compagni di tale ufficio del quale fosse tale infermo impedito o vero absentato in uno della parte sua et non in altri. Con questo adgiunto et dichiarato che tale rimissione si faccia et fare si debba di consentimento, licentia, parola, volontà et presentia del Preposto di tale officio et del notaio che electo o diputato fosse a fare et scrivere le scripture et facti del decto populo. Et se altrimenti o in altro modo facto fosse, non vaglia et non tenga in alcun modo ma sia et essere debba esso facto di niuna afficacia o vero valore.

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