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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XLV.
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Che non si possano accattare denari per lo populo se none per le ventiquattro fave. Rubrica XLV.
Et per risistere et obviare alle incomportabili spese et gravecçe delli interessi che spesso si pagano per accattare i denari a costo quando s’anno a ffare le paghe a Firençe, et ad ciò che così di leggieri ogni volta non si accattino denari, statuto, proveduto et ordinato è per li deeti statuarij et riformatori che da quinci innançi per lo decto populo non si possa nè debba per alcuno modo, directamente o indirectamente, accattare, nè in diposito confessare alcuna quantità di denarj o di pecunia che merito o interesse se ne avesse a pagare da niuna persona, se già non si deliberasse prima d’accattarli per tucte le ventiquattro fave nere d’accordo di tucto il numero del Consigl[i]o generale del decto populo. Et se altrimente s’accattassono o che in alcuno modo si contrafacesse ad alcuna delle preclecte cose non vagl[i]a et non tenga, ma esso facto sia di niuna efficacia o vero valore.
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