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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XXII.
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Della pena de’ Consoli et delli altri che se medesimo elegessono ad alcuno officio del decto populo. Rubrica XXII.
Item adciò che niuno per vitio d’ingratitudine o d’abusione a Dio et alli huomini dispiacente possa essere ripreso, però adunque i decti riformatori et statutarij providono et ordinorono che quandunche et quantunche volte advenisse per lo parlamento o vero per lo Generale Consigl[i]o del decto populo alcuna rimessione o vero balìa rimettersi o concedersi ne’ Consoli del decto populo o vero in altra qualunche persona o vero officiale d’elegere alcuno o vero alcuni officiali per lo decto populo che essi Consoli o vero alcuno altro a’ quali la decta balìa o rimissione si concederà, non possino alcuno di loro ad tali offici nominare, deputate o vero eleggere. Et se contro si facesse tale electione non vagl]i[a, nè quello che per tali electi fatto fosse o sarà. Et il notaio del decto populo per niuna ragione scrivere lo deba. Et nondimeno quelli che elegessono et che electi fossono siano condempnati per ciascuno di loro et ciascuna volta in soldi quaranta di denari.
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