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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XXVIII.

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Che colui de’ cui facti si tractasse non stia in Consigl[i]o. Rubrica XXVIII.
Quandunque in nel decto o per lo decto populo o vero per li officiali d’esso populo alcuna cosa si preponesse, o vero tractasse del facto o de’ facti d’alcuna spetiale persona, quella tale persona o sia officiale o no, incontenente si parta di tale luogo adciò che più sicuramente la ragione del decto populo per li altri si difenda. Et i Consoli et Regimento del decto populo da tale luogo faccino separare et partire tale persona sotto virtù del giuramento prestato. Et ad pena di soldi quaranta piccioli per ciascuno che contro facesse et per ciascheduna volta. Et se tale persona non volesse di tale luogo absentarsi et partirsi sia condennato incontenente di facto per tale inobedientia per lo Regimento del decto populo in soldi quaranta per ciascheduno comandamento a lui facto et per lui spregiato in nel quale caso si faccino ci fare si possino tre comandamenti l’uno dopo l’altro. Et niente di meno ciò che per lui si facesse non vagl[i]a et non tenga per alcuno modo, ma ciò che contro a lui si facesse inmantenente si metta et mandi ad executione.

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