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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XXV.

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Di registrare le carti et le ragioni del populo. Rubrica XXV.
Ad memoria et conservatione perpetua delle ragioni del populo predecto, et adciò che la voce morta sempre in publico risprenda et proceda, statuto et ordinato è per li statutarij innançi decti, che i Consoli, Rectori, Sindachi et Notai del decto populo che per a tempo saranno, siano tenuti et debino per vinculo di giuramento et ad pena di lire dieci piccioli per ciascheduno di loro et ciascheduna volta et a esso notaio doversi ritenere per lo Camarlingo generale del decto populo del suo salario, altremente, o vero se il contrario facesse il decto Camarlingo del suo proprio pagare sia tenuto, curare et fare con effecto sì et in tal modo che tucte et ciaschedune obligagioni, pagamenti, ubsolutioni, condennagioni, contracti et carte di qualunche generatione i quali et le quali si faranno per loro o vero a lloro, o vero per altri in nome del decto populo che a lloro tempo si registrino et scrivinsi in nel registro del decto populo per lo notaio del decto populo che per lo tempo fosse.

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