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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XXVI.

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Che li Operai del populo abino le masserizie che bisognano. Rubrica XXVI.
Ordinato et proveduto fu ancho per li statutarii et riformatori innançi decti adciò che il decto populo in nelle masseritie che sono da operare in ne’ lavorij del populo predecto in alcuno modo sia ingannato, che ogni volta che alcuno lavorìo si farà per lo populo antedecto che li Operarij del decto lavorìo habino et avere debino le massaritie necessarie et oportune al decto lavorìo dal Camarlingo o vero dal Dispositario del decto populo che per lo tempo sarà, le quali massaritie i predecti Camarlingo et Dispositario dare et prestare siano tenuti alli Operai predecti. Ma se non li avessono, sia tenuto il decto Camarlingo di volontà et conscentia non dimeno de’ Consoli del decto populo della pecunia del decto populo comperare le decte massarizie et prestarle allí Operai predecti. Et delle predecte cose fare si debba scriptura publica per mano del Notaio del decto populo nel libro del populo predecto. Et che i predecti Operai le dette massarizie a loro prestate o vero la stima d’esse consegnare siano tenuti nella fine del decto lavorìo al Dipositario predetto et quinde similimente faccino fare publica scriptura. Et similemente si faccia dell’altre cose le quali essi Operai averanno avuto apartenenti al decto populo.

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