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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XV.

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Della tracta, officio et balìa delli Operai del populo. Rubrica XV.
Li statutarij et riformatori predecti, acciò che i lavori del decto populo con più sollicitudine et megl[i]o si faccino al tempo che bisogno fosse, provideno, deliberorono et ordinorono che nel decto et per lo decto populo siano et essere debino due buoni, leali, experti huomini delli huomini guelfi et allibrati nel decto populo et usi et consueti avere li uffici, come disopra nelli altri capitoli decto è, in operai et per operai del populo predecto, de’ quali la tracta si faccia et fare si debba in questo modo: cioè che sempre in calendi di marşo et di septembre et prima il tempo et termine che disopra nell’altre tracte delli altri officiali si contiene i Consoli del decto populo che per a tempo saranno, per vinculo di giuramento siano tenuti et debbano raunare fare il Consigl[i]o generale del decto populo, et in esso Consigl[i]o venire et recare fare la capsa di sopra nominata. Et della decta capsa si tragga nel modo et ordine che ne’ precedenti capitoli sono dichiarati, delle borse dove imborsati sono li Operai del decto populo cioè una cedola della borsa per la parte di sancto Andrea et una cedola della borsa per la parte di san Giovanni. L’ufficio de’ quali duri et durare debba sei mesi cominciando in kalendi di marzo et di septembre, come detto è; e’ quali Operai così tracti, le mura, le porti, i ponti, antiporti, fossi et antifossi del castello d’Empoli et generalmente tucti li altri lavorij del populo tante volte quante sarà necessario et di bisogno rifare et riparare et di nuovo far fare con efecto alle spese del decto populo et de li huomini et persone che ànno o avessono per a ttempo le case, casolari et possessioni nel decto populo et castello d’Empoli, non obstante che altrove fossero allibrati per l’extimo delle case, casolari et possessioni che fosseno nel decto populo, secondo la stima che quindi si farà per due o più stimatori, i quali si debino eleggere per li Consoli del decto populo insieme con li Operai predetti o per le due parti di loro in concordia delle decte case, casolari et possessioni al postucto pagare sieno tenuti et debino. Per le quali spese et reparactioni possino i decti Operai in concordia durante il loro officio nel decto populo imponere uno daçio ad ragione di soldi due et denari sei piccioli per ciascuna libra d’extimo del decto populo, et soldi cinque per ciascuna testa allibrata nel decto populo. El quale daçio si debba pagare nelle mani del Camarlingo generale del decto populo al tempo et termine et ad quella pena che per li decti Operai sarà diliberato et ordinato. Et oltre ad questo possino i decti Operai imponere pene et bandi per lo loro officio fare et exercitare insino in quantità et somma di soldi dieci piccioli per ciascuno et ciascuna volta; et credasi solo al rapporto et relatione de’ decti Operai. Et che i Consoli del decto populo et essi Operai insieme col Notaio del decto populo et ciascheduno di loro ciascheduno mese una volta almeno siano tenuti et debino andare ad vedere le mura, torri, porti, fosso et antifosso del decto castello et esso muro, fosso et antifosso circundare et intorno intorno cercare dentro et di fuori; et se troveranno esso muro, torri, porte, antiporti, fosso o vero antifosso, o alcuno, o alcune d’essi essere ruinato o ruinare o cadere volesse, essi sença indugio faccino riparare et racconciare alle spese del decto populo, come detto è, per quella parte che al decto populo toccasse et potesse toccare. Con questo sempre adgiunto et dichiarato che i detti Operai per alcuno modo non possino nè debino stançiare alcuna quantità di denari se none una insieme co’ Consoli del decto populo. Et quello che vinto, stantiato et diliberato sarà per li decti Consoli et Operai, o per le due parti di loro in concordia vagl[i]a et tenga, sì veramente che in ciascuno stantiamento che faranno debino chiarire a cui et perchè cagione stantieranno sì che chiaramente vedere si possa quello che per loro sarà facto et per che cagione. Et il Camarlingo del decto populo, observato l’ordine predecto, possa et a lui sia licito dare et pagare della pecunia et avere del decto populo sença suo pregiudicio o damno quello che stantiato et diliberato sarà. Et ciò che in contrario pagasse del suo proprio, s’intenda pagare et avere pagato. Et se nelle predecte cose i predecti o alcuno de’ predecti fusseno negligenti, sieno puniti per ciascheduno in soldi quaranta piccioli ad utilità del decto populo. Et abbia et avere debba ciascheduno Operaio per ciascheduno dì il quale starà nel lavorìo et per li facti del decto populo per sua fatica et mercede una opera dell’opere del decto populo et altro avere non possa nè debba.

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