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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica VIII.

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Del divieto delli absenti che fossono tracti ad alcuno officio. Rubrica VIII.
Ordinato, proveduto et deliberato fu anchora per li sopradetti statutarij et riformatori che qualunche persona sarà tracta ad alcuno officio del detto populo et sia presso al castello d’Empoli per insino nelle quaranta migl[i]a, sia tenuto et debba rappresentarsi nel decto castello d’Empoli al detto suo officio al quale tracto fosse, giurare fare et exercitare il primo dì del principio del suo officio. Et acciò che tale così tracto non possa allegare o vero pretendere alcuna ignorantia, deliberorono che, facta la decta tracta, si notifichi et notificare si deba alla casa della usata habitatione di tale così tracto per uno de’ messi della corte del Podestà, alla relatione di quel messo si stia et credasi senza altra testimonianza. Et basti solo una notificagione facta, come detto, alla casa di tale così tracto nel castello d’Empoli. Et se tale così tracto et absente, come decto e, non avesse domicilio nè casa del decto populo o vero alcuna habitatione, allora et in quel caso si notifichi et notificare si debba al più proximano parente di tale così tracto nel modo et forma predetto; et facte et observate le predette cose et il detto tale così tracto non si rapresenterà al decto termine come detto è, allora et in quel caso s’intenda essere et sia di tale ufficio stracciato et altro in suo luogo si traga et trarre si debba il detto primo dì del principio dello officio. Et questo non s’intenda per coloro i quali familiarmente et continuamente habitano nel detto populo, avenga che alcuna volta fosseno absenti fra lle quaranta miglia. Et non s’intenda anchora questo capitulo per li notai terrazani del decto populo i quali fossono in alcuno officio, i quali non debino per la detta absentia essere stracciati, posto che non si rappresentassono come detto è, ma non rappresentandosi, sieno rimessi nella decta borsa donde tracti fossono. Et se advenisse che al tempo della nuova riforma i detti notai fossono anchora nelle dette borse, allora et in quello caso si traghino d’esse borse et mettinsi et imborsisi nelle borse della detta nuova riforma, Et se niuno fosse tracto ad alcuno officio del decto populo il quale fosse absente dalla terra d’Empoli dalle quaranta migl[i]a in là, allora et in quel caso s’intenda avere divieto per la decta absentia et rimettasi et rimettere si debba nella decta borsa donde fosse così tracto.

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