Skip to content

Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica XXXIIII.

← TORNA ALL’INDICE DELLO STATUTO DI S. ANDREA (1415 – 1416)

Della tracta Officio et balìa de’ Maestri della Gabella. Rubrica XXXIIII.
Anchora fu proveduto et ordinato per li riformatori predecti che da quinci innançi i Maestri et Governatori della gabella del vino ad minuto et del macello in nel decto et per lo decto populo, siano et essere debino quattro huomini delli huomini allibrati et veri guelfi del decto populo. I quali si traghino et trarre si debino a sorte et a fortuna al tempo et termine et con quelli modi cautele et solepnnità che detto è di sopra più volte negl’altri capitoli delle tracte delli altri officiali delle borse dove sono imborsati i decti maestri et governatori, cioè due della borsa per la parte di santo Andrea, et due della borsa per la parte di sacto Giovanni. L’officio de’ quali duri et durare debba uno anno continuo incominciando in kalendi novembre ciascuno anno et finiendo come seguita. I quali così tracti abino et avere s’intendino per lo decto populo intorno al governo et administractione della decta gabella pienissima balìa, auctorità et potestà et facultà, la quale et quanta à tutto il decto populo. Salvo et excepto che non possino nè debino alcuna gabella vendere se prima non sia loro commesso et conceduto per lo Consigl[i]o generale del decto populo, ma solo abino la decta balìa circa alla guardia, governo et administrazione della gabella predecta come detto è. Et abino et avere debino i decti maestri per ciascheduno di loro per loro salario, fatica et mercede per lo decto tempo et termine dal Camarlingo generale del decto populo et della pecunia d’esso populo, senza altro stantiamento et sença suo pregiudicio et dampno, lire octo di denari, sì et in quanto non tenessono e non terranno Cordieri per la decta gabella. Ma se tenessono o terranno il Cordieri allora et i quel caso abino et avere debino della pecunia del decto populo, come detto è, solamente lire quattro e non più. Et oltre ad ciò anchora abino balìa di potere, insieme con li altri maestri de’ populi di fuori, stantiare le spese facte per fogli, cera, bullecte et altre cose oportune et necessarie intorno alla decta gabella et guardia et governo et administractione d’essa gabella.

← TORNA ALL’INDICE DELLO STATUTO DI S. ANDREA (1415 – 1416)

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Torna su