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Statuto comunale di Empoli (1415-1416) Rubrica LI.
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Della pena delli stovigl[i]ai che occupassono fuori delle panche. Rubrica LI. (7)
Deliberato, ordinato et statuto fu per li statutarij antedecti che niuno stovigl[i]aio, nè alcuna altra persona che vende stovigl[i]e, non possa nè debba il dì del mercato ingomberare, nè occupare con alcune stovigl[i]e fuori della pancha della sua bottega per alcuno modo, alla pena di soldi quaranta per ciascuno che contro facesse et ciascheduna volta. Nella quale pena sia et essere deba condennato chiunche contro facesse per lo Notaio delle riformagioni et dampni dati del decto populo ad utilità del decto populo. Della qual pena la quarta parte sia del decto Notaio che la decta condannagione farà et riscoterà et all’entrata del Camarlingo generale del decto populo divenire farà.
(7) Rubrica cassata in approvazione. Sul margine destro si notano le tracce evanite della sottoscrizione notarile.
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