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Il Programma di Fabbricazione di Empoli, 1952

programma di fabbricazione 1952

I PRG DI EMPOLI pubblicati nella Sezione URBANISTICA E MAPPE →
↖ Il Piano Regolatore: Variante Del. C.C. n. 381 del 19  settembre 1978
↖ Il Piano Regolatore: Variante Del. C.C. n. 382 del 08 ottobre 1973
↖ Il Piano Regolatore 1964
↖ Il Piano Regolatore 1956
↖ Il Programma di Fabbricazione 1952
↖ Il Piano di Ricostruzione 1947
↖ Il Piano di Risanamento del 26/12/1926
↖ Il Piano di ingradimento, fine Ottocento

Occorre premettere la cosa più importante di questo documento, anche per tranquillizzare i professionisti tecnici che solo oggi scoprono inaspettatamente l’esistenza di questo strumento urbanistico: il Programma di Fabbricazione di Empoli del 1952 non ebbe la minima efficacia in quanto fu rinviato al completo riesame « in sede di approvazione del Piano Regolatore del Comune per cui è già stata disposta la compilazione», testuali parole leggibili nella nota a margine della Delibera comunale di Empoli n° 73 del 31 maggio 1952, in ossequio alla nota della Prefettura n. 26687 Div. 4^ del 13 maggio 1953 «in conformità a quanto disposto dal Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana con nota n. 18628 del 2 maggio 1953».
Come dire… inefficace in quanto state già lavorando ad un PRG (il primo, concernente l’intero territorio comunale secondo la Legge Fondamentale 1150/1942, fu adottato nel 1956 ovvero “solo” tre anni dopo a tale nota di riesame).
Tuttavia al momento di adozione del Programma di Fabbricazione, vigeva già il Piano di Ricostruzione 1947, ma come noto, aveva una validità temporale definita e rinnovabile.

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 In riferimento alla suddetta L. 1150/1942, il Programma di Fabbricazione (PdF) era uno strumento che non doveva coinvolgere l’intero territorio comunale, era piuttosto uno strumento urbanistico “semplificato” (ideato tra l’altro in un momento di falsa euforia secondo i successi dell’Asse nello scenario bellico) con cui in pratica si pianificava la perimetrazione delle zone di espansione assieme a quelle dei centri abitati esistenti.
Per una migliore comprensione giova ricordare una sostanziale differenza tra due importanti norme urbanistiche (L. 1150/42 e la 765/67) in merito all’obbligo di Licenza edilizia.

Nella prima stesura dell’Art. 31 della L. 1150/42 fu introdotto l’obbligo di ottenimento della Licenza edilizia per i nuovi edifici o loro “trasformazioni sostanziali” avente applicazione nei centri abitati (a prescindere dagli Strumenti urbanistici vigenti) e « ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n.2 dell’art. 7», sottacendo gravemente sull’eventuale obbligo in territorio aperto; praticamente una situazione di anarchia, che in pochi casi fu regolamentata da precisi regolamenti edilizi più restrittivi.

Tale articolo 31 verrà integralmente sostituito con l’Art. 9 della Legge “Ponte” 765/1967, che togliendo quella distinzione di obbligo valente su determinate zone, estese “de facto e de jure” l’obbligo di licenza edilizia su tutto il territorio comunale, prescindendo dall’esistenza o meno di regolamenti o strumenti urbanistici.
Aggiungo io: troppo tardi.

Il Comune di Empoli nel dopoguerra fu molto attivo e, nel quadro regionale, abbastanza celere nell’approvare strumenti urbanistici innovativi per l’epoca e contesto; era d’altronde stata danneggiata dagli eventi bellici, ma non pesantemente rispetto ad altre realtà toscane. Aggiungo io: poteva andare peggio, molto peggio.
Sta di fatto che nel 1952, motivato da esigenze di rapido sviluppo urbano, il Consiglio comunale provvedeva all’approvazione del PdF, per il quale si propone qui la Delibera trascritta integralmente, in attesa di riscontrare e acquisire copia della eventuale cartografia menzionata.

Verbale del Consiglio comunale n° 73 del 31 maggio 1952 relativo al PdF, pubblicato all’albo Pretorio in data 05 giugno 1952, giorno di “Mercato” come annota a margine il Segretario Capo.

N.B: in corsivo tra parentesi vi sono le note dello scrivente.

DELIBERA n.73 del 31 maggio 1952

Il Presidente rileva al Consiglio che, per disciplinare le costruzione edilizie negli abitati e per regolare organicamente lo sviluppo e la espansione degli abitati stessi, il Comune dovrebbe deliberare un piano regolatore, seguendo le norme della legge urbanistica del 17 agosto 1942 n. 1150.

Per l’Adozione di un piano regolatore si era già di massima espressa l’Amministrazione Comunale nel 1945, subito dopo il passaggio della guerra, ma, in vista dell’urgenza di provvedere alla ricostruzione di quanto era andato distrutto per causa della guerra stessa, si era ritenuto opportuno, intanto, addivenire alla compilazione di un piano di ricostruzione del capoluogo, a norma del D.L. 1 marzo 1945, n. 154, il quale piano è stato approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici il 20 aprile 1950.

Il piano di ricostruzione non può avere, però, una durata superiore a cinque anni e successivamente dovrà essere sostituito dal piano regolatore.

Si riteneva che, durante questi cinque anni, decorrenti dalla data di approvazione del piano di ricostruzione e cioè dal 20 aprile 1950, fosse stata sufficiente, per le nuove costruzioni, la zona compresa nel piano di ricostruzione e che quindi, le costruzioni stesse potessero essere disciplinate secondi (errore del verbale, ndr) le direttrici e le norme relative al piano di ricostruzione. E con tale presupposto veniva compilato l’art. 17 del Regolamento edilizie con cui viene disposto che, durante il periodo di validità del piano di ricostruzione, lo sviluppo edilizio deve essere delimitato dal piano stesso.

Si è dovuto, invece, ora accertare che la zona prevista dal piano di ricostruzione per le nuove costruzioni edilizie non è sufficiente a già numerose domande sono pervenute alla Commissione edilizia per ottenere l’autorizzazione a costruire oltre i limiti segnati dal piano suddetto.

S’impone, quindi, la necessità di compilare il piano regolatore per l’intero territorio comunale. Ma poichè per la compilazione di detto piano occorre parecchio tempo e molto tempo, è pure, necessario perchè, attraverso l’esame dei vari uffici, possa ottenere la prescritta autorizzazione, la Giunta ha ritenuto opportuno di fare studiare ed approntare, intanto, un programma di fabbricazione ai sensi dell’art. 34 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, con riserva di deliberare la compilazione del piano regolatore.

Il Programma di fabbricazione che viene oggi presentato all’approvazione del Consiglio delimita le zone in cui provvisoriamente potranno essere autorizzate nuove costruzioni edilizie, secondo regolari piani di lottizzazione da approvarsi di volta in volta, e con esclusione delle costruzioni industriali di prima categoria, a norma della legge sanitaria.

Indica, inoltre, per ogni zona le direttrici fondamentali di espansione fissate da strade di prima categoria (aventi un’ampiezza di ml. 14) e di seconda categoria (aventi un’ampiezza di ml. 10) che devono essere tenute presenti nel redigere successivamente i piani di lottizzazione.

Il programma suddetto è il resultato di studi e discussioni fatte dalla Commissione edilizia comunale con la collaborazione dei tecnici locali in materia edilizia ed è costituito da una pianta indicante le zone di espansione e le direttrici succitate e da alcune norme particolari raggruppate in sette articoli.

Esso dovrebbe, ai sensi dell’art. 34 della legge urbanistica, essere incluso nel Regolamento edilizio, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 luglio 1951, quale allegato del medesimo.
IL CONSIGLIO COMUNALE:
Riconosciuta l’urgente necessità di un programma di fabbricazione in attesa della redazione di un piano regolatore per il Comune;
Visto al riguardo l’art. 34 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150;
Esaminato il programma di ricostruzione come sopra presentato dalla Giunta e redatto, secondo le direttive della Commissione Edilizia, dal Sig. Ing. Dott. Enzo Regini di Empoli;
Ritenuto che esso risponde alle esigenze del Comune ed a direttive di sana urbanistica;
a voti unanimi, dati per alzata di mano;

d e l i b e r a

1° – di includere nel Regolamento edilizio del comune deliberato dal Consiglio stesso nella seduta del 14 luglio 1951 il programma di fabbricazione redatto, in conformità alle direttivo della Commissione edilizia comunale, dall’Ing. Regini Enzo. Esso sarà incluso quale Allegato A. del Regolamento stesso.
2° – Di sostituire, conseguentemente, l’art. 17 del Regolamento suddetto con il seguente:

Art. 17

Tenuto conto della posizione topografica della zona in cui è situato l’aggregato urbano del Comune, lo sviluppo edilizio dell’abitato all’infuori della zona del piano di ricostruzione, approvato con Decreto del Ministero per i lavori pubblici n. 696 del 20 aprile 1950, è disciplinato dal programma di fabbricazione allegato al presente Regolamento e di cui fa parte integrante (Allegato a).

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CITTA’ DI EMPOLI

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

(Art. 34 della legge 17 agosto 1942 n. 1150)

NORME INTEGRATIVE AL REGOLAMENTO EDILIZIO.

Art. 1

L’allegato programma di fabbricazione che si intende incluso nel Regolamento di edilizia approvato con delibera del Consiglio n. 104 del 14 luglio 1951, si riferisce alla zona delimitata da il fiume Arno, Via di Riottoli, Via della Motta, Via del Fondaccio, Statale 67, Ferrovia Empoli-Pisa – Rio di S. Anna – Via di Sottopoggio – Torrente Orme – Ferrovia Empoli – Firenze – Ponterotto, Statale 67, Via di Cortenuova, Via della Tinaia, fiume Arno.

Art. 2

La zona compreso entro i limiti di cui all’art. 1 è destinata a costruzioni, escluse le industrie denominate di 1^ categoria nel testo unico della legge sanitaria (Decreto Ministeriale del 12 luglio 1912).

Art. 3

La zona compresa fra l’Arno e la Via di Avane, il Rio Bonistallo e il Rio di S. Maria, è destinata a zona ospitaliera.

Art. 4

Allo scopo di istituire una norma di guida nell’approvazione di piani di lottizazione presentati da privati e ricadenti nei limiti del programma, sono fissate le direttrici fondamentali di espansione suddivise in due categorie:
1^ categoria, strade dell’ampiezza complessiva di ml. 14;
2^ categoria, strade dell’ampiezza complessiva di ml. 10;

Art. 5

Le strade di lottizzazione dovranno corrispondere ad uno dei due tipo seguenti:
1) Ampiezza complessiva di ml. 8.50 con arretramento delle costruzioni dai due lati di ml. 3 rispetto al filo stradale;
2) Ampiezza complessiva di ml. 10 senza alcun arretramento ai lati della strada.

Art. 6

L’approvazione di piani di lottizzazione è subordinata, oltre alle norme del Regolamento di edilizia, all’apertura di strade private (Artic. 79 e seg….) al fatto che le strade di lottizzazione ai loro estremi risultino collegate con le direttrici di cui all’art. 4.

Art. 7

Sarà parte integrante delle presenti norme il Regolamento di edilizia citato all’art. 1 per tutto ciò che non sia in contrasto con gli articoli precedenti.

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